Art. 4. 
Esportazione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non  appartenenti
                         alla CEE o all'OCSE 
  1.  E'  vietata  la  spedizione  di  rifiuti  dall'Italia  per   lo
smaltimento in Stati non appartenenti all'OCSE. In casi  eccezionali,
nei quali sia adeguatamente documentata la necessita'  di  effettuare
la spedizione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non appartenenti
all'OCSE,  l'esportazione  puo'  essere  autorizzata   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministro  della  marina
mercantile per i trasporti via mare. 
  2. Ai fini dell'esercizio della proposta di  cui  al  comma  1,  il
detentore dei rifiuti deve effettuare la comunicazione allo Stato  di
destinazione e agli Stati CEE di transito secondo le modalita' di cui
al precedente art. 3, comma 2. L'assenso  espresso  dalle  competenti
autorita' del Paese di destinazione, anche in merito all'impianto nel
quale  avverra'  lo  smaltimento,  viene  comunicato   al   Ministero
dell'ambiente e al detentore dei rifiuti. 
  3. Qualora lo Stato destinatario sia limitrofo all'ultimo Stato CEE
di transito, e questo si sia avvalso  della  facolta'  di  rilasciare
l'attestato di ricevimento, avendone informato la Commissione  CEE  e
l'Italia con almeno tre mesi d'anticipo, il detentore e' anche tenuto
a presentare al Ministero dell'ambiente tale ulteriore attestato. 
  4. Il CIPE delibera in ordine all'autorizzazione  alla  spedizione,
valutando  altresi'  che  la  medesima  non  comprometta  i  piani  e
programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi  e  del  P.C.B.
adottati ai sensi delle disposizioni vigenti. 
  5. Si applica alle esportazioni in questione  quanto  disposto  dal
precedente art. 3, commi 6, 7 e 8.