Art. 4.
  Ai  veterinari  liberi  professionisti  autorizzati ad effettuare i
trattamenti immunizzanti nell'ambito dei programmi predisposti  dalle
unita'   sanitarie  locali  in  attuazione  di  piani  di  profilassi
vaccinali obbligatorie o di misure di polizia veterinaria sono dovuti
compensi come sotto indicati:
   1) L. 630 per ogni bovino, bufalino ed equino vaccinato;
   2) L. 420 per ogni suino vaccinato;
   3) L. 570 per ogni ovino e caprino vaccinato;
   4) L. 1.100 per ogni cane vaccinato;
   5)  L.  7.050  per  l'accesso  ad  ogni  allevamento  ove  vengono
vaccinati gli animali di cui al punto 1), quando il numero  dei  capi
sottoposti a trattamento immunizzante e' compreso tra uno e cinque;
   6)  L.  4.900  per  l'accesso  ad  ogni  allevamento,  ove vengono
vaccinati gli animali di cui al punto 1) quando il  numero  dei  capi
sottoposti  a  trattamento  immunizzante e' compreso tra sei e venti;
nel caso in cui il numero dei capi vaccinati sia superiore  a  venti,
non compete alcun diritto di accesso;
   7)  L.  6.250  per  l'accesso  ad  ogni  allevamento  ove  vengono
vaccinati gli animali di cui al punto 2).