Art. 4.
  1.  In  caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di
piu' minorazioni, il danno globale non  e'  valutato  addizionando  i
singoli  valori  percentuali ma considerato nella sua incidenza reale
sulla validita' complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti  si
tiene  conto  della  tecnica  valutativa a scalare individuata con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1.