Art. 4. 1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.