Art. 4 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalita' degli esami di cui all'articolo 2. 2. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composta da: a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede; b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria; h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici. 3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati. 4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Per ciascun componente effettivo della commissione e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.
Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 13 (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".