Art. 4. (Istituzione dell'albo) 1. E' istituito l'albo degli psicologi. 2. Gli iscritti all'albo costituiscono sono soggettialla disciplina stabilita dall' art. 622 del codice penale
Nota all'art. 4: Si trascrive il testo dell'art. 622 del codice penale: "Art. 622. (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire sessantamila a lire un milione".