Art. 4. 
(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri
per i servizi tecnici nazionali e gli interventi  nel  settore  della
difesa del suolo). 
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al  comma
2 nel caso di  cui  alla  lettera  d),  e  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto: 
 a) le  deliberazioni  concernenti  i  metodi  ed  i  criteri,  anche
tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2  e
3, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di  bacino,  dei
programmi di intervento e di quelli di gestione; 
 b) gli atti  relativi  alla  delimitazione  dei  bacini  di  rilievo
nazionale e interregionale; 
 c) i piani di bacino  di  rilievo  nazionale,  sentito  il  Comitato
nazionale per la difesa del suolo di  cui  all'articolo  6  e  previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 d) il programma nazionale di intervento,  di  cui  all'articolo  25,
comma 3; 
 e) gli atti volti  a  provvedere  in  via  sostitutiva  in  caso  di
persistente inattivita' dei  soggetti  ai  quali  sono  demandate  le
funzioni  previste  dalla  presente  legge,  qualora  si  tratti   di
attivita' da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo  alle
obbligazioni assunte o alla natura degli interventi; 
 f)  ogni  altro  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  nel  settore
disciplinato dalla presente legge. 
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,  il
Comitato  dei  ministri  per  i  servizi  tecnici  nazionali  e   gli
interventi  nel  settore  della  difesa  del  suolo.   Il   Comitato,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
membro del Comitato stesso su sua delega, e'  composto  dai  Ministri
dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste,
per il coordinamento della protezione civile  e  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno. 
3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi
tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di  coordinamento
delle  loro  attivita'.  Propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri lo schema di  programma  nazionale  di  intervento,  di  cui
all'articolo 25, comma 3, che coordina con  quelli  delle  regioni  e
degli  altri  enti  pubblici  a  carattere  nazionale,  verificandone
l'attuazione. 
4. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  segreteria  tecnica,  il
Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni
statali competenti.