Art. 4
            CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA'
4.1 UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI.
4.1.1 PORTE
Le   porte  di  accesso  di  ogni  unita'  ambientale  devono  essere
facilmente  manovrabili,  di  tipo e luce netta tali da consentire un
agevole  transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano
della  porta  e  gli  spazi  antistanti  e  retrostanti devono essere
complanari.
Occorre   dimensionare   adeguatamente   gli   spazi   antistanti   e
retrostanti,  con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia
a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
Sono  ammessi  dislivelli  in  corrispondenza del vano della porta di
accesso  di  una  unita'  immobiliare,  ovvero  negli  interventi  di
ristrutturazione,  purche'  questi siano contenuti e tali comunque da
non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.
Per  dimensioni, posizionamento e manovrabilita' la porta deve essere
tale  da  consentire  una agevole apertura della/e ante da entrambi i
lati  di  utilizzo;  sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a
libro,  mentre  devono  essere  evitate  le porte girevoli, a ritorno
automatico   non  ritardato  e  quelle  vetrate  se  non  fornite  di
accorgimenti  per  la  sicurezza.  Le  porte  vetrate  devono  essere
facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.
Sono  da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed
arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1).
4.1.2. PAVIMENTI
I  pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro
e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali  differenze  di  livello  devono  essere  contenute  ovvero
superate   tramite  rampe  con  pendenza  adeguata  in  modo  da  non
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
Nel  primo  caso  si  deve  segnalare  il  dislivello  con variazioni
cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle  parti  comuni  dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara
individuazione  dei  percorsi,  eventualmente  mediante  una adeguata
differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I  grigliati  utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti
tali  da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni
di  sostegno,  etc.;  gli  zerbini devono essere incassati e le guide
solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 INFISSI ESTERNI
Le  porte,  le  finestre e le porte-finestre devono essere facilmente
utilizzabili  anche  da  persone  con  ridotte  o  impedite capacita'
motorie o sensoriali.
I   meccanismi  di  apertura  e  chiusura  devono  essere  facilmente
manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate
esercitando una lieve pressione.
Ove  possibile  si  deve  dare  preferenza a finestre e parapetti che
consentono  la  visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque
garantire  i  requisiti  di sicurezza e protezione dalle cadute verso
l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1.4 ARREDI FISSI
La disposizione degli arredi fissi nell'unita' ambientale deve essere
tale  da  consentire  il  transito  della  persona su sedia a ruote e
l'agevole utilizzabilita' di tutte le attrezzature in essa contenute.
Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli
vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da
permettere un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per   assicurare   l'accessibilita'   gli  arredi  fissi  non  devono
costituire  ostacolo  o  impedimento  per lo svolgimento di attivita'
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie.
In particolare:
-  i  banconi  e  i  piani  di  appoggio  utilizzati  per  le normali
operazioni  del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno
una  parte  di  essi  sia  utilizzabile  da persona su sedia a ruote,
permettendole di espletare tutti i servizi;
-  nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a
spinta  etc.,  occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in
modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
-  eventuali  sistemi  di  apertura e chiusura, se automatici, devono
essere  temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche
a disabili su sedia a ruote;
-  ove  necessario  deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa
con posti a sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 TERMINALI DEGLI IMPIANTI
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti
di  arresto  delle  varie  utenze,  i  regolatori  degli  impianti di
riscaldamento  e  condizionamento,  nonche' i campanelli, pulsanti di
comando   e   i   citofoni,  devono  essere,  per  tipo  e  posizione
planimetrica  ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche
da  parte  della  persona  su  sedia a ruote; devono, inoltre, essere
facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilita' ed
essere protetti dal danneggiamento per urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5).
4.1.6 SERVIZI IGIENICI
Nei   servizi   igienici   devono  essere  garantite,  con  opportuni
accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per
l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
-  lo  spazio  necessario  per  l'accostamento laterale della sedia a
ruote  alla  tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca
da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
-  lo  spazio  necessario  per  l'accostamento frontale della sedia a
ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza
posto in prossimita' della tazza e della vasca.
Si  deve  dare  preferenza  a  rubinetti  con  manovra  a leva e, ove
prevista,   con   erogazione  dell'acqua  calda  regolabile  mediante
miscelatori  termostatici,  e  a  porte scorrevoli o che aprono verso
l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 CUCINE
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione,
devono  essere  preferibilmente  disposti  sulla  stessa  parete o su
pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di
lavoro   va   previsto  un  vano  vuoto  per  consentire  un  agevole
accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 BALCONI E TERRAZZE
La  soglia  interposta  tra balcone o terrazza e ambiente interno non
deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito
di  una  persona su sedia a ruote. E' vietato l'uso di porte-finestre
con  traversa  orizzontale  a pavimento di altezza tale da costituire
ostacolo  al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone
o  terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondita'
tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove  possibile  si deve dare preferenza a parapetti che consentano la
visuale  anche  alla  persona seduta, garantendo contemporaneamente i
requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 PERCORSI ORIZZONTALI
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto piu' possibile
continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi devono presentare variazioni di livello; in caso contrario
queste devono essere superate mediante rampe.
La  larghezza  del  corridoio  e  del  passaggio  deve essere tale da
garantire  il facile accesso alle unita' ambientali da esso servite e
in  punti  non  eccessivamente  distanti  tra  loro  essere  tale  da
consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il  corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale
(quale  scala,  rampa,  ascensore, servoscala piattaforma elevatrice)
deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso
o  piano  di  arrivo  dei  collegamenti  verticali,  dalla  quale sia
possibile  accedere  ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo
tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10 SCALE
Le  scale  devono  presentare  un  andamento regolare ed omogeneo per
tutto   il  loro  sviluppo.  Ove  questo  non  risulti  possibile  e'
necessario  mediare  ogni  variazione del loro andamento per mezzo di
ripiani  di  adeguate  dimensioni.  Per ogni rampa di scale i gradini
devono  avere  la  stessa  alzata e pedata. Le rampe devono contenere
possibilmente  lo  stesso  numero  di  gradini,  caratterizzati da un
corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le  porte  con  apertura  verso  la  scala  devono  avere  uno spazio
antistante di adeguata profondita'.
I  gradini  delle  scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a
pianta  preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente
continuo a spigoli arrotondati.
Le  scale  devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa
il  vuoto  e  di  corrimano.  I  corrimano  devono  essere  di facile
prendibilita'  e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le  scale  comuni  e  quelle  degli edifici aperti al pubblico devono
avere i seguenti ulteriori requisiti:
1)  la  larghezza  delle  rampe e dei pianerottoli deve permettere il
passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di
una  barella  con  una  inclinazione  massima  del  15%  lungo l'asse
longitudinale;
2)  la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario
si  deve  interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un
corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4)  in  caso  di  utenza  prevalente  di bambini si deve prevedere un
secondo corrimano ad altezza proporzionata;
5) e' preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare
la  scala  di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con
comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6)  Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per
i non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11 RAMPE
La  pendenza  di  una rampa va definita in rapporto alla capacita' di
una  persona  su  sedia  a  ruote di superarla e di percorrerla senza
affaticamento  anche  in  relazione  alla  lunghezza della stessa. Si
devono   interporre   ripiani   orizzontali   di   riposo  per  rampe
particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti
analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1.12 ASCENSORE.
L'ascensore  deve  avere  una  cabina  di  dimensioni  minime tali da
permettere  l'uso  da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte
di  cabina  e  di  piano  devono  essere  del  tipo  automatico  e di
dimensioni  tali  da  permettere  l'accesso  alla  sedia  a ruote. Il
sistema  di  apertura  delle  porte  deve  essere  dotato  di  idoneo
meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto
e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I  tempi  di  apertura  e  chiusura  delle porte devono assicurare un
agevole   e  comodo  accesso  alla  persona  su  sedia  a  ruote.  Lo
stazionamento  della  cabina  ai  piani  di fermata deve avvenire con
porte  chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere
il  comando  piu' alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a
ruote  ed  essere  idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.
Nell'interno  della  cabina  devono  essere  posti  un  citofono,  un
campanello  d'allarme,  un  segnale  luminoso che confermi l'avvenuta
ricezione   all'esterno  della  chiamata  di  allarme,  una  luce  di
emergenza.
Il  ripiano  di  fermata,  anteriormento alla porta della cabina deve
avere  una  profondita'  tale  da  contenere  una  sedia  a  ruote  e
consentire le manovre necessarie all'accesso.
Deve  essere  garantito  un  arresto ai piani che renda complanare il
pavimento della cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un
dispositivo  luminoso  per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
(Per le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE
Per  servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature
atte  a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata,
il  superamento  di  un  dislivello  a persone con ridotta o impedita
capacita' motoria.
Tali  apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori
negli  interventi  di  adeguamento o per superare differenze di quota
contenute.
Fino  all'emanazione  di  una normativa specifica, le apparecchiature
stesse  devono  essere  rispondenti  alle  specifiche di cui al punto
8.1.13;  devono  garantire  un  agevole accesso e stazionamento della
persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilita'
dei  comandi  e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle
che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.
A  tal  fine  le  suddette  apparecchiature  devono  essere dotate di
sistemi  anticaduta,  anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e
di  apparati  atti  a  garantire  sicurezze di movimento, meccaniche,
elettriche e di comando.
Lo  stazionamento  dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente
con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel
pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che
di  arrivo,  deve avere una profondita' tale da consentire un agevole
accesso  o  uscita  da parte di una persona su sedia a ruote. (Per le
specifiche vedi 8.1.13)
4.1.14 AUTORIMESSE
Il  locale  per  autorimessa  deve  avere  collegamenti con gli spazi
esterni  e  con  gli  apparecchi  di risalita idonei all'uso da parte
della  persona su sedia a ruote. Lo spazio riservato alla sosta delle
autovetture  al servizio delle persone disabili deve avere dimensione
tali  da  consentire  anche  il  movimento del disabile nelle fasi di
trasferimento;   deve   essere   evidenziato   con  appositi  segnali
orizzontali e verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
854.2. SPAZI ESTERNI
4.2.1. PERCORSI
Negli  spazi  esterni  e  sino agli accessi degli edifici deve essere
previsto   almeno   un   percorso   preferibilmente   in   piano  con
caratteristiche  tali  da  consentire  la mobilita' delle persone con
ridotte  o  impedite  capacita'  motorie,  e  che  assicuri  loro  la
utilizzabilita'  diretta  delle  attrezzature  dei  parcheggi  e  dei
servizi posti all'esterno, ove previsti.
I  percorsi  devono  presentare  un  andamento  quanto piu' possibile
semplice  e  regolare  in  relazione  alle  principali  direttrici di
accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi
natura  che  riducano  la  larghezza utile di passaggio o che possano
causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la
mobilita'  nonche',  in  punti  non eccessivamente distanti tra loro,
anche  l'inversione  di  marcia  da  parte  di una persona su sedia a
ruote.
Quando  un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, e'
necessario  prevedere  un  ciglio da realizzare con materiale atto ad
assicurare l'immediata percezione visiva nonche' acustica se percosso
con bastone.
Le  eventuali  variazioni  di  livello  dei  percorsi  devono  essere
raccordate  con  lievi  pendenze  ovvero  superate  mediante rampe in
presenza  o  meno  di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni
cromatiche.
In  particolare,  ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con
il  livello  stradale,  o e' interrotto da un passo carrabile, devono
predisporsi  rampe  di  pendenza  contenuta  e  raccordate in maniera
continua  col  piano  carrabile,  che  consentono il passaggio di una
sedia a ruote.
Le  intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere
oppurtunatamente segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 PAVIMENTAZIONE
La    pavimentazione    del    percorso    pedonale    deve    essere
antisdrucciolevole.  Eventuali differenze di livello tra gli elementi
costituenti  una  pavimentazione  devono  essere contenute in maniera
tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a
ruote.
I  grigliati  utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti
tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni
di sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3 PARCHEGGI
Si  considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali
di  servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di
sollevamento.
Lo  spazio  riservato  alla  sosta  delle  autovetture  delle persone
disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14
(per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3 SEGNALETICA
Nelle  unita'  immobiliari  e  negli spazi esterni accessibili devono
essere  installati, in posizione tali da essere agevolmente visibili,
cartelli  di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione
degli  spazi  costruiti  e  che  forniscano una adeguata informazione
sull'esistenza  degli  accorgimenti  previsti per l'accessibilita' di
persone  ad  impedite  o  ridotte  capacita'  motorie;  in tal caso i
cartelli  indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale
di accessibita' di cui all'art.2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
I  numeri  civici,  le  targhe  e i contrassegni di altro tipo devono
essere facilmente leggibili.
Negli  edifici aperti al pubbico deve essere predisposta una adeguata
segnaletica  che  indichi  le  attivita'  principali  ivi svolte ed i
percorsi necessari per raggiungerle.
Per  i  non  vedenti  e'  opportuno predisporre apparecchi fonici per
dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.
Per  facilitarne  l'orientamento  e'  necessario  prevedere  punti di
riferimento   ben   riconoscibili  in  quantita'  sufficiente  ed  in
posizione adeguata.
In   generale,   ogni   situazione   di   pericolo   dev'essere  resa
immediatamente   avvertibile   anche  tramite  accorgimenti  e  mezzi
riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
4.4 STRUTTURE SOCIALI
Nelle   strutture   destinate   ad   attivita'  sociali  come  quelle
scolastiche,  sanitarie,  assistenziali, culturali e sportive, devono
essere  rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3,
atte  a  garantire  il  requisito di accessibilita'. Limitatamente ai
servizi  igienici,  il  requisito si intende soddisfatto se almeno un
servizio  igienico  per ogni livello utile dell'edificio eaccessibile
allepersone   su   sedia  a  ruote.  Qualora  nell'edificio,  per  le
dimensioni  e  per  il  tipo  di  afflusso e utilizzo, debbano essere
previsti  piu'  nuclei  di servizi igienici, anche quelli accessibili
alle   persone  su  sedia  a  ruote  devono  essere  incrementati  in
proporzione.
4.5  EDIFICI  SEDI  DI  AZIENDE  O  IMPRESE  SOGGETTE AL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO.
Negli  edifici  sedi  di  aziende  o imprese soggette al collocamento
obbligatorio,   il   requisito   dell'accessibilita'   si   considera
soddisfatto  se  sono  accessibili  tutti  i  settori produttivi, gli
uffici  amministrativi  e almeno un servizio igienico per ogni nucleo
di  servizi  igienici  previsto.  Deve  essere  sempre  garantita  la
fruibilita'  delle  mense, gli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di
tutti i servizi di pertinenza.
4.6. RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO.
Qualsiasi  soluzione  progettuale per garantire l'accessibilita' o la
visitabilita'  deve  comunque  prevedere  una  adeguata distribuzione
degli  ambienti  e  specifici  accorgimenti  tecnici  per contenere i
rischi  di  incendio  anche  nei  confronti  di persone con ridotta o
impedita' capacita' motoria o sensoriale.
A  tal fine dovra' essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel
rispetto   delle  vigenti  normative,  la  suddivisione  dell'insieme
edilizio     in    "compartimenti    antincendio"    piuttosto    che
l'individuazione  di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di
sicurezza  non  utilizzabili  dalle  persone  con  ridotta o impedita
capacita' motoria.
La  suddivisione  in  compartimenti,  che costituiscono "luogo sicuro
statico"  cosi'  come  definito  dal  D.M.  30 novembre 1983, recante
"termini,  definizioni  generali  e  simboli  grafici  di prevenzioni
incendi"   pubblicato   su  G.U  n.339  del  12.12.1983  deve  essere
effettuata  in  modo  da  prevedere  ambienti protetti opportunamente
distribuiti  ed  in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente
raggiungibili  in  modo autonomo da parte delle persone disabili, ove
attendere i soccorsi.