(Norme-art. 4)
                               Art. 4 
                 (Contrasto tra pubblici ministeri) 
  1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma  2  del
codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore
generale presso la corte di appello o presso la corte  di  cassazione
gli atti del procedimento in originale o in copia.