Art. 4.
1.  Per  gli  interventi  di  cui  all'articolo 2, ove l'immobile sia
soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939,
n.  1497  (a),  le  regioni,  o  le  autorita'  da  esse subdelegate,
competenti al rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  7
della  citata  legge  (a),  provvedono entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla presentazione della domanda,  anche  impartendo,
ove necessario, apposite prescrizioni.
2.  La  mancata  pronuncia  nel termine di cui al comma 1 equivale ad
assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere  l'autorizzazione  al  Ministero  per  i  beni
culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
4.  L'autorizzazione  puo'  essere  negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura
e della serieta' del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto  al
complesso  in  cui  l'opera  si  colloca e con riferimento a tutte le
alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
 
          (a)  Il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 1497/1939
          (Protezione delle bellezze naturali) e' il seguente:
          "Art.  1.  -  Sono soggette alla presente legge a causa del
          loro notevole interesse pubblico:
          1)  le  cose  immobili  che  hanno  cospicui  carattere  di
          bellezza naturale o di singolarita' geologica;
          2)  le  ville,  i  giardini e i parchi che, non contemplati
          dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse  artistico
          o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
          3)   i   complessi  di  cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale;
          4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali
          e  cosi'  pure  quei  punti  di  vista  o   di   belvedere,
          accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di
          quelle bellezze".
          "Art.  7.  -  I  proprietari,  possessori  o  detentori,  a
          qualsiasi titolo dell'immobile, il quale sia stato  oggetto
          di  notificata  dichiarazione  o  sia  stato  compreso  nei
          pubblicati   elenchi   delle   localita',    non    possono
          distruggerlo   ne'  introdurvi  modificazioni  che  rechino
          pregiudizio a quel suo esteriore aspetto  che  e'  protetto
          dalla presente legge.
          Essi,  pertanto,  debbono  presentare i progetti dei lavori
          che vogliono intraprendere alla competente sovrintendenza e
          astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano
          ottenuta l'autorizzazione.
          E'  fatto  obbligo  al sovraintendente, di pronunciarsi sui
          detti progetti nel termine massimo di tre mesi  dalla  loro
          presentazione".