Art. 4.
Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007
nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171.
Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa
C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto
di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di
recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di
legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo,
l'onere di affissione di cui all'articolo 120 puo' essere assolto
mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e
delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle
operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare
preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa
l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito
territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone
con cui trattano compiuta informazione della propria qualita' e
dell'agenzia per la quale operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito il
seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi
compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione,
amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue
articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di
condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle attivita' autorizzate in altro
Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata
stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono
stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei
requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla
legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico,
tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia'
assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' del
medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro
dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita'
indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in
materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le
competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il
reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle
condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei
provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente
testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei
requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie
particolari giurate.»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare
giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il
prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello
Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili
ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di
un pubblico servizio.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 115, 134,
135, 136 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 115 (art. 116 Testo unico 1926). - Non possono
aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre
agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata,
anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni,
mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del
Questore.
La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del
mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono
comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo
di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente per locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti
per conto di terzi non si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo
svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti
territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di
regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente
articolo, l'onere di affissione di cui all'art. 120 puo'
essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al
committente della licenza e delle relative prescrizioni,
con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e
delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a
comunicare preventivamente all'ufficio competente al
rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti,
indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
alle persone con cui trattano compiuta informazione della
propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.».
«Art. 134 (art. 135 Testo unico 1926). - Senza licenza
del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere
di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od
immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di
raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».
«Art. 135 (art. 136 Testo unico 1926). - I direttori
degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di
cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un
registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale
sono annotate le generalita' delle persone con cui gli
affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici
suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identita',
mediante la esibizione della carta di identita' o di altro
documento, fornito di fotografia, proveniente
dall'amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali
del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile
la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la
tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle
indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare
commissioni con o da persone non munite della carta di
identita' o di altro documento fornito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione dello Stato.».
«Art. 136 (art. 137 testo unico 1926). - La licenza e'
ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita'
tecnica ai servizi che intende esercitare.
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione
dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per
ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.».
«Art. 138 (art. 139 Testo unico 1926). - Le guardie
particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e
morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all'individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale
30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si
osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e
256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni, di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio.».