Art. 4.
Modifiche  all'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
   sicurezza  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, in
   materia  di  recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della
   sentenza  della  Corte  di  giustizia  resa in data 18 luglio 2007
   nella   causa  C-134/05.  Procedura  di  infrazione  n. 2001/5171.
   Modifiche  al  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, in
   materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza
   della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa
   C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto   18 giugno   1931,   n. 773,   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Per  le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto
di  terzi  non  si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza  del  questore  abilita  allo  svolgimento delle attivita' di
recupero  senza  limiti  territoriali,  osservate  le prescrizioni di
legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
  Per  le  attivita'  previste dal sesto comma del presente articolo,
l'onere  di  affissione  di  cui all'articolo 120 puo' essere assolto
mediante  l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e
delle  relative  prescrizioni,  con  la  compiuta  indicazione  delle
operazioni consentite e delle relative tariffe.
  Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a  comunicare
preventivamente  all'ufficio  competente  al  rilascio  della  stessa
l'elenco   dei   propri  agenti,  indicandone  il  rispettivo  ambito
territoriale,  ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di
pubblica  sicurezza  il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti  ad  esibire  copia  della  licenza  ad  ogni  richiesta degli
ufficiali  e  agenti  di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone
con  cui  trattano  compiuta  informazione  della  propria qualita' e
dell'agenzia per la quale operano.»;
    b) all'articolo 134,   dopo   il  terzo  comma,  e'  inserito  il
seguente:
  «Il  regolamento  di  esecuzione  individua gli altri soggetti, ivi
compreso  l'institore,  o  chiunque  eserciti  poteri  di  direzione,
amministrazione  o  gestione anche parziale dell'istituto o delle sue
articolazioni,  nei  confronti  dei quali sono accertati l'assenza di
condanne  per  delitto  non  colposo  e  gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11  del  presente testo unico, nonche' dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
    c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
  «Art.  134-bis  (Disciplina  delle  attivita'  autorizzate in altro
Stato  dell'Unione  europea).  -  1.  Le imprese di vigilanza privata
stabilite  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea possono
stabilirsi  nel  territorio della Repubblica italiana in presenza dei
requisiti,  dei  presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla
legge  e  dal  regolamento per l'esecuzione del presente testo unico,
tenuto  conto  degli  adempimenti,  degli obblighi e degli oneri gia'
assolti  nello  Stato  di  stabilimento, attestati dall'autorita' del
medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
  2.  I  servizi  transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia  da  parte  di  imprese  stabilite  in un altro Stato membro
dell'Unione  europea  sono  svolti alle condizioni e con le modalita'
indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
  3.  Il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato a sottoscrivere, in
materia  di  vigilanza  privata,  accordi  di  collaborazione  con le
competenti  autorita'  degli Stati membri dell'Unione europea, per il
reciproco  riconoscimento  dei  requisiti,  dei  presupposti  e delle
condizioni  necessari  per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei
provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
    d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
    e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
    f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
    g) all'articolo 138:
      1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  «Il  Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalita'  individuate  nel regolamento per l'esecuzione del presente
testo  unico,  sentite  le  regioni,  provvede all'individuazione dei
requisiti   minimi   professionali  e  di  formazione  delle  guardie
particolari giurate.»;
      2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
  «Ai  fini  dell'approvazione  della  nomina  a  guardia particolare
giurata  di  cittadini  di  altri Stati membri dell'Unione europea il
prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello
Stato  membro  d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili
ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di
un pubblico servizio.».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 115, 134,
          135,  136  e  138  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146,
          come modificati dalla presente legge:
              «Art.  115  (art.  116 Testo unico 1926). - Non possono
          aprirsi  o  condursi  agenzie  di prestiti su pegno o altre
          agenzie  di  affari, quali che siano l'oggetto e la durata,
          anche  sotto  forma  di agenzie di vendita, di esposizioni,
          mostre  o  fiere  campionarie  e  simili, senza licenza del
          Questore.
              La  licenza  e'  necessaria  anche  per l'esercizio del
          mestiere di sensale o di intromettitore.
              Tra   le   agenzie  indicate  in  questo  articolo sono
          comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo
          di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
              La  licenza  vale  esclusivamente  per  locali  in essa
          indicati.
              E' ammessa la rappresentanza.
              Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti
          per  conto  di  terzi  non  si  applica il quarto comma del
          presente  articolo  e  la licenza del questore abilita allo
          svolgimento   delle  attivita'  di  recupero  senza  limiti
          territoriali,  osservate  le  prescrizioni  di  legge  o di
          regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
              Per  le attivita' previste dal sesto comma del presente
          articolo,  l'onere  di  affissione di cui all'art. 120 puo'
          essere  assolto  mediante  l'esibizione  o comunicazione al
          committente  della  licenza  e delle relative prescrizioni,
          con  la  compiuta indicazione delle operazioni consentite e
          delle relative tariffe.
              Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a
          comunicare   preventivamente   all'ufficio   competente  al
          rilascio   della   stessa   l'elenco   dei  propri  agenti,
          indicandone  il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
          a   disposizione  degli  ufficiali  e  agenti  di  pubblica
          sicurezza  il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
          tenuti  ad  esibire  copia  della licenza ad ogni richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
          alle  persone  con cui trattano compiuta informazione della
          propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.».
              «Art.  134 (art. 135 Testo unico 1926). - Senza licenza
          del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere
          di   vigilanza   o  custodia  di  proprieta'  mobiliari  od
          immobiliari  e  di  eseguire investigazioni o ricerche o di
          raccogliere informazioni per conto di privati.
              Salvo  il  disposto  dell'art.  11, la licenza non puo'
          essere   conceduta   alle   persone   che  non  abbiano  la
          cittadinanza   italiana   ovvero   di   uno   Stato  membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
              I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione europea
          possono   conseguire  la  licenza  per  prestare  opera  di
          vigilanza  o  custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
              Il   regolamento  di  esecuzione  individua  gli  altri
          soggetti,  ivi  compreso  l'institore,  o chiunque eserciti
          poteri  di  direzione,  amministrazione  o  gestione  anche
          parziale  dell'istituto  o  delle  sue  articolazioni,  nei
          confronti  dei  quali  sono accertati l'assenza di condanne
          per  delitto  non  colposo  e  gli altri requisiti previsti
          dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575.
              La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano   un   esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  una
          menomazione della liberta' individuale.».
              «Art.  135  (art.  136 Testo unico 1926). - I direttori
          degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di
          cui  all'articolo  precedente,  sono  obbligati a tenere un
          registro  degli affari che compiono giornalmente, nel quale
          sono  annotate  le  generalita'  delle  persone con cui gli
          affari  sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal
          regolamento.
              Tale  registro  deve  essere  esibito ad ogni richiesta
          degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
              Le  persone,  che  compiono  operazioni  con gli uffici
          suddetti,  sono  tenute  a dimostrare la propria identita',
          mediante  la esibizione della carta di identita' o di altro
          documento,     fornito     di    fotografia,    proveniente
          dall'amministrazione dello Stato.
              I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali
          del  loro  ufficio permanentemente affissa in modo visibile
          la  tabella  delle  operazioni alle quali attendono, con la
          tariffa delle relative mercedi.
              Essi  non possono compiere operazioni diverse da quelle
          indicate  nella  tabella  o compiere operazioni o accettare
          commissioni  con  o  da  persone  non munite della carta di
          identita'  o  di  altro  documento  fornito  di fotografia,
          proveniente dall'amministrazione dello Stato.».
              «Art.  136 (art. 137 testo unico 1926). - La licenza e'
          ricusata  a  chi  non  dimostri  di  possedere la capacita'
          tecnica ai servizi che intende esercitare.
              La  revoca della licenza importa l'immediata cessazione
          dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
              L'autorizzazione  puo'  essere  negata  o  revocata per
          ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.».
              «Art.  138  (art.  139  Testo unico 1926). - Le guardie
          particolari devono possedere i requisiti seguenti:
                1°  essere  cittadino  italiano o di uno Stato membro
          dell'Unione europea;
                2°   avere   raggiunto  la  maggiore  eta'  ed  avere
          adempiuto agli obblighi di leva;
                3° sapere leggere e scrivere;
                4° non avere riportato condanna per delitto;
                5°  essere  persona  di  ottima  condotta  politica e
          morale;
                6° essere munito della carta di identita';
                7°   essere   iscritto  alla  cassa  nazionale  delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro.
              Il   Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto,  da
          adottarsi  con le modalita' individuate nel regolamento per
          l'esecuzione  del presente testo unico, sentite le regioni,
          provvede    all'individuazione    dei    requisiti   minimi
          professionali  e  di  formazione  delle guardie particolari
          giurate.
              La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
          approvata   dal   prefetto.   Con  l'approvazione,  che  ha
          validita'  biennale,  il  prefetto rilascia altresi', se ne
          sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
          tassa ridotta, con validita' di pari durata.
              Ai   fini  dell'approvazione  della  nomina  a  guardia
          particolare  giurata  di  cittadini  di  altri Stati membri
          dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
          delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
          lo  svolgimento  della  medesima attivita'. Si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3.
              Le  guardie  particolari  giurate,  cittadini  di Stati
          membri  dell'Unione  europea, possono conseguire la licenza
          di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo   30 dicembre  1992,  n. 527,  e  dal  relativo
          regolamento  di  esecuzione, di cui al decreto ministeriale
          30 ottobre  1996,  n. 635  del  Ministro  dell'interno.  Si
          osservano,  altresi',  le  disposizioni degli articoli 71 e
          256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
              Salvo   quanto   diversamente   previsto,   le  guardie
          particolari   giurate  nell'esercizio  delle  funzioni,  di
          custodia  e  vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
          destinate   rivestono  la  qualita'  di  incaricati  di  un
          pubblico servizio.».