Art. 4.
          Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

  1.  Per  le  fasi  procedimentali  avviate  dalla Banca d'Italia su
richiesta  di  altre  autorita',  il  termine decorre dal ricevimento
dell'atto di impulso proveniente dall'Autorita' che procede.
  2.  Per  le  fasi  procedimentali  avviate  d'ufficio  dalla  Banca
d'Italia,   il   termine   decorre   dal   primo  atto  d'impulso  di
quest'ultima.