Art. 4. Decorrenza del termine per le fasi procedimentali 1. Per le fasi procedimentali avviate dalla Banca d'Italia su richiesta di altre autorita', il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorita' che procede. 2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca d'Italia, il termine decorre dal primo atto d'impulso di quest'ultima.