Art. 4.
                Strumenti innovativi di investimento
  1.  Per  lo  sviluppo  di  programmi di investimento destinati alla
realizzazione  di  iniziative  produttive  con  elevato  contenuto di
innovazione,  anche  consentendo  il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e
((  alla  valorizzazione  )) delle risorse finanziarie destinate allo
scopo,  anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali,
possono  essere  costituiti  appositi  fondi  di  investimento con la
partecipazione  di  investitori  pubblici e privati, articolati in un
sistema  integrato  tra  fondi  di  livello nazionale e rete di fondi
locali.  Con  decreto  Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita'  di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli
stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
    ((  1-bis.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, con decreto di
natura  non  regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
la  gestione  separata  della  Cassa  depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere  autorizzata,  senza  oneri  aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare,
sulla  base  di  un adeguato sistema di verifica della sostenibilita'
economico-finanziaria  delle iniziative, nonche' di garanzie prestate
dagli    stessi   soggetti   beneficiari   diversi   dalla   pubblica
amministrazione,  tale  da  escludere  la  garanzia dello Stato sulle
iniziative  medesime,  anche  in  via  sussidiaria,  e  di  intese da
stipularsi  con  le  amministrazioni locali, regionali e centrali per
l'implementazione  dei programmi settoriali di rispettiva competenza,
a  fondi  per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui
fondi  strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo
per gli investimenti )).
  2.  Dalle  disposizioni  del  presente articolo non devono derivare
nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie  a  carico  delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del regolamento (CE)
          n.  1083/2006  del  Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante
          disposizioni   generali   sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
          coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999:
              «Art.  44  (Strumenti  di  ingegneria  finanziaria) . -
          Nell'ambito  di un programma operativo, i Fondi strutturali
          possono   finanziare   spese   connesse   a   un'operazione
          comprendente   contributi   per   sostenere   strumenti  di
          ingegneria  finanziaria per le imprese, soprattutto piccole
          e  medie,  quali  fondi  di  capitale  di rischio, fondi di
          garanzia  e  fondi  per  mutui, e per fondi per lo sviluppo
          urbano,  ossia  fondi  che  investono  in  partenariati tra
          settore  pubblico  e privato e altri progetti inclusi in un
          piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.
              Qualora  tale  operazione sia organizzata tramite fondi
          di  partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in
          diversi  fondi  di  capitale di rischio, fondi di garanzia,
          fondi  per  mutui  e  fondi per lo sviluppo urbano, essa e'
          attuata  dallo Stato membro o dall'autorita' di gestione in
          una o piu' delle seguenti forme:
                a)   aggiudicazione   di   un   appalto  pubblico  in
          conformita' della normativa vigente in materia;
                b)  in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non
          sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa
          in  materia,  concessione  di una sovvenzione, definita nel
          presente  contesto  come  un contributo finanziario diretto
          accordato a titolo di una liberalita':
                  i) alla BEI o al FEI; oppure
                  ii)  a un'istituzione finanziaria senza un invito a
          presentare  proposte,  se  cio'  e'  conforme  a  una legge
          nazionale compatibile con il trattato.
              Le modalita' di applicazione del presente articolo sono
          adottate  dalla  Commissione  secondo  la  procedura di cui
          all'art. 103, paragrafo 3.