Art. 4.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e
garantita  «Cesanese  del  Piglio»  o  «Piglio»  e' tenuto a norma di
legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e  dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.