Art. 4.
               Insegnante unico nella scuola primaria

  1.  Nell'ambito  degli  obiettivi  di  ((razionalizzazione)) di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
((previsti  dal  comma 4  del medesimo articolo 64)) e' ulteriormente
previsto  che  le  istituzioni  scolastiche ((della scuola primaria))
costituiscono  classi  affidate  ad un unico insegnante e funzionanti
con  orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie,
di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
((  2.  Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento
economico  dovuto  all'insegnante unico della scuola primaria, per le
ore  di  insegnamento  aggiuntive  rispetto  all'orario  d'obbligo di
insegnamento)) stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
((  2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente
articolo,  il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme
restando  le  attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma
7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, provvede alla
verifica    degli    specifici    effetti    finanziari   determinati
dall'applicazione  del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal
1° settembre   2009.  A  seguito  della  predetta  verifica,  per  le
finalita'  di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del
presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via
transitoria,  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  d'istituto delle
istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse
rese   disponibili   ai  sensi  del  comma  9  dell'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa
conseguenti  all'applicazione  del  comma 1,  resi disponibili per le
finalita'  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, e in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
((  2-ter-  La  disciplina  prevista  dal  presente articolo entra in
vigore  a  partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle
prime classi del ciclo scolastico.))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto 2008 n. 133 recante: «Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria.»:
              «Art.  64  (Disposizioni  in  materia di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Ai fini di una migliore qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale  del personale docente, a decorrere dall'anno
          scolastico  2009/2010,  sono  adottati  interventi e misure
          volti   ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto  il
          rapporto  alunni/  docente,  da  realizzare  comunque entro
          l'anno  scolastico  2011/2012,  per un accostamento di tale
          rapporto  ai  relativi standard europei tenendo anche conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
              2.  Si  procede, altresi', alla revisione dei criteri e
          dei  parametri  previsti per la definizione delle dotazioni
          organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico  ed
          ausiliario  (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel triennio
          2009-2011  una riduzione complessiva del 17 per cento della
          consistenza  numerica  della dotazione organica determinata
          per  l'anno  scolastico  2007/2008. Per ciascuno degli anni
          considerati,  detto decremento non deve essere inferiore ad
          un  terzo  della riduzione complessiva da conseguire, fermo
          restando  quanto  disposto  dall'art.  2,  commi 411 e 412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
              3.  Per  la  realizzazione delle finalita' previste dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281 e previo parere delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  predispone, entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  un  piano  programmatico  di interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse  umane  e strumentali disponibili, che conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
              4.  Per  l'attuazione  del piano di cui al comma 3, con
          uno  o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto ed in modo
          da  assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
          cui  al  comma  3, in relazione agli interventi annuali ivi
          previsti,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentita  la  Conferenza  unificata di cui al citato decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, anche modificando le
          disposizioni   legislative  vigenti,  si  provvede  ad  una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri:
                a) razionalizzazione  ed accorpamento delle classi di
          concorso,  per  una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
          docenti;
                b) ridefinizione  dei  curricoli  vigenti nei diversi
          ordini  di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
          piani   di   studio   e  dei  relativi  quadri  orari,  con
          particolare    riferimento    agli   istituti   tecnici   e
          professionali;
                c) revisione   dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi;
                d) rimodulazione      dell'attuale     organizzazione
          didattica  della scuola primaria ivi compresa la formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
                e) revisione  dei criteri e dei parametri vigenti per
          la   determinazione  della  consistenza  complessiva  degli
          organici  del  personale docente ed ATA, finalizzata ad una
          razionalizzazione degli stessi;
                f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei  centri  di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
                f-bis) definizione  di criteri, tempi e modalita' per
          la    determinazione   e   articolazione   dell'azione   di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito   delle   risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente,   l'attivazione  di  servizi  qualificati  per  la
          migliore fruizione dell'offerta formativa;
                f-ter) nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento degli
          istituti  scolastici  aventi  sede  nei  piccoli comuni, lo
          Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali possono prevedere
          specifiche  misure  finalizzate  alla riduzione del disagio
          degli utenti.
              4-bis.  Ai  fini di contribuire al raggiungimento degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale  di  cui  al comma 4, nell'ambito del secondo
          ciclo   di  istruzione  e  formazione  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
          di  ottimizzare  le  risorse disponibili, all'art. 1, comma
          622,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, le parole da
          «Nel  rispetto  degli obiettivi di apprendimento generali e
          specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo di
          istruzione  si  assolve  anche nei percorsi di istruzione e
          formazione  professionale  di  cui  al Capo III del decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
          messa  a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
          percorsi    sperimentali   di   istruzione   e   formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso  le  universita'  sono sospese per l'anno accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di' cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4.
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  compresi  i dirigenti
          scolastici,  coinvolti nel processo di razionalizzazione di
          cui  al  presente  articolo,  ne  assicurano  la compiuta e
          puntuale  realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento degli
          obiettivi  prefissati,  verificato  e  valutato  sulla base
          delle  vigenti  disposizioni  anche  contrattuali, comporta
          l'applicazione  delle  misure connesse alla responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa.
              6.  Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
          411   e   412,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione  dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del presente
          articolo,  devono  derivare  per  il  bilancio  dello Stato
          economie  lorde  di  spesa,  non inferiori a 456 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
          2010,  a  2.538  milioni  di euro per l'anno 2011 e a 3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
              6-bis.  I  piani di ridimensionamento delle istituzioni
          scolastiche,  rientranti  nelle  competenze delle regioni e
          degli  enti  locali, devono essere in ogni caso ultimati in
          tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
          di  razionalizzazione  della  rete  scolastica previsti dal
          presente  comma,  gia'  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
          Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura
          di  cui  all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
          131,   su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i
          rapporti  con  le  regioni,  diffida  le regioni e gli enti
          locali  inadempienti  ad  adottare,  entro quindici giorni,
          tutti  gli  atti amministrativi, organizzativi e gestionali
          idonei  a  garantire  il  conseguimento  degli obiettivi di
          ridimensionamento  della  rete scolastica. Ove le regioni e
          gli  enti  locali  competenti  non  adempiano alla predetta
          diffida,   il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentito  il Ministro per i' rapporti con le regioni, nomina
          un  commissario  ad  acta. Gli eventuali oneri derivanti da
          tale  nomina  sono  a  carico  delle  regioni  e degli enti
          locali.
              7.   Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di
          controllo  e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri e' costituito, contestualmente
          all'avvio  dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
          a  carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
          tecnico-finanziaria    composto   da   rappresentanti   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di  monitorare  il processo attuativo delle disposizioni di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando  eventuali  scostamenti per le occorrenti misure
          correttive.  Ai  componenti  del  Comitato non spetta alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  di  risparmio  di  cui al comma 6, si applica la
          procedura  prevista  dall'art.  1,  comma  621, lettera b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
              9.  Una  quota  parte delle economie di spesa di cui al
          comma  6  e'  destinata,  nella misura del 30 per cento, ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative  dirette  alla  valorizzazione  ed allo sviluppo
          professionale  della  carriera del personale della Scuola a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti   per   ciascun  anno  scolastico.  Gli  importi
          corrispondenti  alle  indicate  economie  di  spesa vengono
          iscritti  in  bilancio in un apposito Fondo istituito nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita'  e  della  ricerca,  a decorrere dall'anno
          successivo    a    quello    dell'effettiva   realizzazione
          dell'economia  di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili in
          gestione  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica  dell'effettivo  ed  integrale conseguimento delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.».