Art. 4. Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non e' prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera. 3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed e' rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta. 4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i piu' brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno puo' avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 5. Il permesso di soggiorno puo' essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui e' stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia. 6. Il permesso di soggiorno e' prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo e' il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non puo' essere rinnovato per piu' di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente e' iscritto. 7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da piu' di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno e' a tempo illimitato. 8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo e' subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito puo' provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima. 9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorita' di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6. 10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validita'. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attivita', richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno. 11. Non puo' soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato. 12. Il permesso di soggiorno puo' essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato. 13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori. 14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunita' civili o religiose, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunita' sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi. 15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunita' con l'indicazione, ove possibile, della localita' dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione e' fatta all'atto della scarcerazione. 16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonche' di quelli di cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.