Art. 4.
               Soggiorno dei cittadini extracomunitari
                     nel territorio dello Stato.
  1.  Possono  soggiornare  nel  territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3  che  siano  muniti  di
permesso  di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.
  2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia
a scopo di turismo ha la durata prevista dal  visto,  ovvero,  se  il
visto  non  e'  prescritto,  ha durata non superiore a tre mesi dalla
presentazione ai controlli di frontiera.
  3.  Il  permesso  di  soggiorno  deve  essere richiesto, entro otto
giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui  gli
stranieri  si  trovino  ed  e'  rilasciato  per i motivi indicati nel
visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero
idonea  ricevuta  comprovante  l'avvenuta  richiesta  del permesso di
soggiorno. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, se  sussistenti  i
requisiti  di  legge,  entro  otto  giorni  dalla presentazione della
richiesta.
   4.  Il  permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i
piu' brevi periodi stabiliti  dal  presente  decreto  e  dalle  altre
disposizioni  vigenti  o  indicati  nel  visto di ingresso. Anche per
lavori di carattere stagionale e per  visite  a  familiari  di  primo
grado  il  permesso  di  soggiorno  puo' avere durata inferiore a due
anni. Il  permesso  deve  essere  esibito  ad  ogni  richiesta  degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
  5.  Il  permesso  di  soggiorno  puo' essere validamente utilizzato
anche per motivi differenti da quelli per cui e'  stato  inizialmente
concesso,   qualora   sia   stato   concesso  per  motivi  di  lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.
  6. Il permesso di soggiorno e' prorogabile. Il rinnovo o la proroga
successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto  al
periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo e' il questore
della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il
permesso  di soggiorno per motivi di studio non puo' essere rinnovato
per piu' di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo
studente e' iscritto.
  7.  Per  gli  stranieri  extracomunitari  coniugati  col  cittadino
italiano e residenti, in stato di coniugio, da piu' di  tre  anni  in
Italia, la durata del permesso di soggiorno e' a tempo illimitato.
  8.  Il  rilascio  del  primo  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno
conseguito  ai   sensi   del   presente   articolo   e'   subordinato
all'accertamento  che lo straniero disponga di un reddito minimo pari
all'importo della pensione sociale. Tale reddito  puo'  provenire  da
lavoro  dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure
da altra fonte legittima.
  9.  Gli  stranieri  in  possesso  del  permesso di soggiorno devono
dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale,  entro  quindici
giorni  dal  trasferimento  stesso,  all'autorita' di cui al comma 3,
salvo che abbiano richiesto ed ottenuto  l'iscrizione  anagrafica  di
cui all'articolo 6.
  10.  Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti attivita'
sportive e ricreative  a  carattere  temporaneo,  gli  stranieri  che
richiedano  alle  pubbliche  amministrazioni  licenze,  iscrizioni in
appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari  sono  tenuti
ad  esibire,  al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in
corso  di  validita'.  Si  osservano  le  disposizioni  che,  per  lo
svolgimento  di  determinate  attivita',  richiedono  il  possesso di
specifico visto o permesso di soggiorno.
  11.  Non puo' soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di
soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.
  12.  Il  permesso  di  soggiorno  puo' essere rifiutato se non sono
soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed  ove
ostino  motivate  ragioni  attinenti  alla  sicurezza  dello  Stato e
all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso
di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati
con provvedimento scritto e motivato.
  13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti
di istruzione, il permesso di soggiorno puo'  essere  richiesto  alla
questura  competente  da  chi  presiede gli istituti, ovvero dai loro
tutori.
  14.  Per  gli  stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di
pena, ovvero ospitati in comunita' civili o religiose, il permesso di
soggiorno  puo'  essere  richiesto  alla  questura  competente da chi
presiede le case, gli istituti  o  le  comunita'  sopraindicati,  per
delega degli stranieri medesimi.
  15.  I  soggetti  di  cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare
entro otto giorni alla questura  competente  per  territorio  i  nomi
degli   stranieri   che   lasciano  l'istituto  o  la  comunita'  con
l'indicazione, ove possibile, della localita' dove sono diretti.  Nel
caso  di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione e'
fatta all'atto della scarcerazione.
  16.  Degli adempimenti di cui al comma 13, nonche' di quelli di cui
al comma 15 quando riguardino minori,  viene  data  comunicazione  al
tribunale  dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione
dei provvedimenti di competenza.