Art. 4. 
                   (Statuti comunali e provinciali) 
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 
2.  Lo  statuto,  nell'ambito  dei  principi  fissati  dalla   legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in
particolare determina le  attribuzioni  degli  organi,  l'ordinamento
degli uffici e dei servizi pubblici, le  forme  della  collaborazione
fra  comuni  e   province,   della   partecipazione   popolare,   del
decentramento, dell'accesso dei cittadini  alle  informazioni  ed  ai
procedimenti amministrativi. 
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli  con  il  voto
favorevole dei due terzi  dei  consiglieri  assegnati.  Qualora  tale
maggioranza  non  venga  raggiunta,  la  votazione  e'  ripetuta   in
successive sedute da tenersi entro trenta  giorni  e  lo  statuto  e'
approvato  se  ottiene  per  due  volte  il  voto  favorevole   della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del  competente  organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel  bollettino  ufficiale  della
regione,  affisso  all'albo  pretorio  dell'ente  per  trenta  giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere  inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nel  bolletino
ufficiale della regione.