Art. 4. 
                      (Anagrafe delle aziende) 
  1. Le amministrazioni, competenti a  rilasciare  le  licenze  e  le
autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1
della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni  ed
integrazioni,   comunicano   alla   commissione    provinciale    per
l'accertamento e  la  compilazione  degli  elenchi  nominativi  degli
esercenti attivita' commerciali e all'INPS, entro trenta  giorni,  il
rilascio  della  licenza  o  della  autorizzazione   o   l'iscrizione
nell'albo o  registro  suddetti  e  ogni  altra  notizia  riguardante
l'inizio, la sospensione la variazione o la cessazione  di  attivita'
dell'azienda. 
  2. Qualora i dati di cui al comma 1  si  riferiscano  all'attivita'
artigiana,   sono   comunicati,   nei   medesimi    termini,    dalle
amministrazioni   competenti   alla   commissione   provinciale   per
l'artigianato e all'INPS. 
 
            Nota all'art. 4:
             -   Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  1397/1960
          (Assicurazione obbligatoria  contro  le  malattie  per  gli
          esercenti le attivita' commerciali) e' il seguente:
             "Art.  1.  - L'assicurazione contro le malattie prevista
          dalla presente legge e' obbligatoria  nei  confronti  degli
          esercenti   piccole   imprese  commerciali,  nonche'  degli
          ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le  seguenti
          condizioni:
               a)  siano  titolari o conduttori in proprio di imprese
          organizzate prevalentemente con il  lavoro  proprio  e  dei
          componenti  della  famiglia  ivi  compresi  i parenti e gli
          affini entro il terzo grado e sempreche' l'imponibile annuo
          di  ricchezza  mobile  relativo alla attivita' dell'impresa
          commerciale non superi i tre milioni di lire;
               b)  abbiano  la piena responsabilita' della azienda ed
          assumano tutti gli oneri  e  i  rischi  inerenti  alla  sua
          direzione e alla sua gestione;
               c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro
          aziendale con carattere di continuita';
               d)  siano  muniti,  limitatamente per gli esercenti di
          piccole imprese commerciali,  della  licenza  prevista  per
          l'esercizio    della    loro   attivita'   dalle   seguenti
          disposizioni di legge:
               1)  regio  decreto-legge  16  dicembre  1926, n. 2174,
          convertito in legge 18  dicembre  1927,  n.  2501,  per  la
          vendita al pubblico in genere;
               2)  regio  decreto  9  maggio  1929,  n.  994,  per le
          rivendite di latte;
               3)  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  agli
          articoli  31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi,
          degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47
          per  il  commercio  e  la  vendita degli esplosivi, polveri
          piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86  e  103  per
          gli  esercizi  ivi  contemplati;  all'articolo  115  per le
          agenzie e gli uffici pubblici di affari;  all'articolo  127
          per  quanto  concerne  i commercianti in oggetti preziosi e
          gli orafi;
               4)  legge  18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di
          piante, parti di piante e semi;
               5)  legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in
          forma ambulante;
               6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo
          194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti  balneari,
          di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
               7)  regio  decreto-legge  2  dicembre 1935, n. 2085, e
          successive modificazioni, per il commercio di banane e  dei
          derivati;
               8) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n.
          645, e del decreto  legislativo  luogotenenziale  2  aprile
          1946,  n.  399,  per  la  riparazione  e  la  vendita degli
          apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;
               9)  legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,  e  relativo
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  14  ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione
          dei servizi  di  distribuzione  e  vendita  dei  generi  di
          monopolio;
               10)  legge  23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e
          l'esercizio di apparecchi di  distribuzione  automatica  di
          carburante.
             L'attivita'  puo'  essere  esercitata  in apposito luogo
          fisso ovvero in forma ambulante.
             Gli  ausiliari del commercio, soggetti all'assicurazione
          obbligatoria contro le malattie, sono:
               a)  gli  agenti  e  rappresentanti di commercio e loro
          familiari a carico, denunciati alle camere di  commercio  a
          norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934,
          n.  2011,  ovvero   iscritti   obbligatoriamente   all'ente
          nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;
               b)  i  mediatori  e  loro familiari a carico, iscritti
          negli appositi ruoli delle camere di  commercio,  ai  sensi
          della legge 21 marzo 1958, n. 253;
               c) commissionari di commercio.
             Sono  compresi  fra  i  soggetti  della  presente  legge
          indicati al primo comma i titolari o conduttori in  proprio
          di  rivendite  di  giornali  nonche' le guide turistiche ed
          alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini autorizzati
          ai  sensi  del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del
          regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito  in
          legge 17 giugno 1937, n. 1249.
             L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe
          ai titolari di impresa indicati al primo comma per se', per
          i  familiari,  parenti  ed  affini entro il terzo grado che
          lavorino abitualmente nell'azienda,  sempreche'  non  siano
          soggetti  all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
          quali  lavoratori  dipendenti,  nonche'  per  i  rispettivi
          familiari a carico".