Art. 4.
                      Adeguamento di indennita'
  1.  A  decorrere  dal  1› gennaio 1990 le indennita' previste dalla
legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti  importi:
    a)  lire  30.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
della citata legge n. 508 del 1988;
    b)  lire  15.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo  2,  commi  3  e  4,
della citata legge n. 508 del 1988;
    c)  lire  15.000  mensili  per la speciale indennita' concessa ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo  in  entrambi  gli  occhi  con eventuale correzione, di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
    d)  lire  15.000  mensili  per  l'indennita'  di comunicazione in
favore dei sordi prelinguali, di  cui  all'articolo  4  della  citata
legge n. 508 del 1988.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 508/1988 e'
          il seguente:
             "Art.  2  (Misura  e  periodicita'  delle  indennita' di
          accompagnamento). - 1. A decorrere  dal  1›  gennaio  1988,
          l'importo  della  indennita'  di accompagnamento erogata ai
          ciechi civili assoluti e con espressa  esclusione  di  ogni
          altra  categoria  equiparata,  e'  stabilito  in L. 588.000
          mensili,  comprensivo  dell'adeguamento   automatico,   per
          l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6
          ottobre 1986, n. 656.
             2.  Per  gli  anni successivi, sempre alle condizioni di
          cui al  comma  1,  tale  adeguamento  sara'  calcolato  con
          riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento
          percepita, al  1›  gennaio  1986,  ai  sensi  del  comma  2
          dell'art.  3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi
          di guerra  ascritti  alla  tabella  E,  lettera  A,  n.  1,
          allegata alla legge medesima.
             3.  A  decorrere  dal  1›  gennaio 1988, l'importo della
          indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi  civili
          di  cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' stabilito in
          L.   539.000    mensili,    comprensivo    dell'adeguamento
          automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art.
          1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
             4.  Per  gli  anni  successivi  detto  adeguamento sara'
          calcolato con riferimento all'importo della  indennita'  di
          accompagnamento percepita, al 1› gennaio 1986, ai sensi del
          comma 2 dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai
          grandi  invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera
          A-bis, allegata alla legge medesima.
             5.  L'indennita'  di  accompagnamento e' corrisposta per
          dodici mensilita'".