Art. 4.
  1.  l'informazione  alla  popolazione  prevista dall'art. 11, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, deve  essere  attuata  rendendo  pubblicamente  disponibile,  le
misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di
incidente.  Tali  informazioni  ripetute  ed aggiornate ad intervalli
regolari  devono  essere  pubblicizzate  senza  che  la  popolazione,
residente  nei  territori  che  possono  essere  colpiti da incidente
rilevante, debba farne richiesta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 maggio 1991
                                        Il Ministro dell'ambiente
                                                 RUFFOLO
Il Ministro della sanita'
       DE LORENZO