Art. 4. 1. l'informazione alla popolazione prevista dall'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve essere attuata rendendo pubblicamente disponibile, le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari devono essere pubblicizzate senza che la popolazione, residente nei territori che possono essere colpiti da incidente rilevante, debba farne richiesta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 1991 Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro della sanita' DE LORENZO