(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
Gli Stati parti  si  impegnano  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti
legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti
riconosciuti  dalla  presente  Convenzione.  Trattandosi  di  diritti
economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro
i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,  nell'ambito
della coopperazione interanzionale.