Art. 4. 
   Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato 
  1. Le organizzazioni di volontariato debbono  assicurare  i  propri
aderenti,  che  prestano  attivita'  di  volontariato,   contro   gli
infortuni e le  malattie  connessi  allo  svolgimento  dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con  polizze  anche  numeriche  o  collettive,  e  sono
disciplinati i relativi controlli.