Art. 4. 
                        Competenze dei comuni 
  1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono
al risanamento dei canili comunali esistenti  e  costruiscono  rifugi
per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale  e
avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla regione. 
  2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni
di cui all'articolo 2.