Art. 4.
     (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)
  1.  Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n.
86, le direttive da  attuare  in  via  amministrativa  sono  comprese
nell'elenco di cui all'allegato D alla presente legge.
 
          Nota all'art. 4:
            -   La   legge   9   marzo   1989,  n.  86,  concerne  la
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          comunitario  e  le  procedure  di esecuzione degli obblighi
          comunitari. L'art. 4, comma 8, recita: "8.   Al disegno  di
          legge  comunitaria  e'  allegato  l'elenco  delle direttive
          attuate o da attuare in via amministrativa".