Art. 4.
  Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale,
di categorie e di provenienze indicate al precedente  art.  1  devono
essere  scortate oltre che dal certificato di Polizia sanitaria anche
dal certificato di sanita' conforme al modello di cui all'allegato  A
del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1› marzo 1992.
  I   certificati   di   polizia   sanitaria  attualmente  impiegati,
eventualmente modificati  in  conformita'  delle  disposizioni  della
presente ordinanza, possono essere utilizzati sino al 1› giugno 1992.