Art. 4. Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale, di categorie e di provenienze indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di Polizia sanitaria anche dal certificato di sanita' conforme al modello di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992. I certificati di polizia sanitaria attualmente impiegati, eventualmente modificati in conformita' delle disposizioni della presente ordinanza, possono essere utilizzati sino al 1 giugno 1992.