Art. 4.
                          Norme procedurali
 
  1.  I  commi  secondo  e  terzo  dell'articolo  47  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639  (a),  sono
sostituiti dai seguenti:
  "Per  le  controversie  in  materia  di  trattamenti  pensionistici
l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro
il termine di tre anni dalla data di  comunicazione  della  decisione
del  ricorso  pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla
data di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la  pronunzia  della
predetta  decisione,  ovvero  dalla  data  di  scadenza  dei  termini
prescritti  per  l'esaurimento   del   procedimento   amministrativo,
computati  a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione.
  Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui
all'articolo 24 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88  (b),  l'azione
giudiziaria  puo'  essere  proposta,  a  pena  di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
  2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969,  n.  153
(c),  e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e successive modificazioni (d).
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
procedimenti  instaurati  anteriormente  alla data di entra in vigore
del presente decreto ancora in corso alla medesima data.
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             (a) L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970  (Attuazione  delle
          deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della
          legge  30  aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale),  come  modificato  dal decreto qui pubblicato, e'
          cosi' formulato:
             "Art. 47. - Esauriti i ricorsi  in  via  amministrativa,
          puo'   essere   proposta   l'azione   dinanzi   l'autorita'
          giudiziaria ai sensi degli  articoli  459  e  seguenti  del
          codice di procedura civile.
            Per   le   controversie   in   materia   di   trattamenti
          pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta,  a
          pena  di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data
          di comunicazione della decisione  del  ricorso  pronunziata
          dai   competenti  organi  dell'Istituto  o  dalla  data  di
          scadenza del  termine  stabilito  per  la  pronunzia  della
          predetta  decisione,  ovvero  dalla  data  di  scadenza dei
          termini  prescritti  per  l'esaurimento  del   procedimento
          amministrativo,   computati   a  decorrere  dalla  data  di
          presentazione della richiesta di prestazione.
             Per  le  controversie  in  materia  di prestazioni della
          gestione di cui all'art. 24 della legge 9  marzo  1989,  n.
          88,  l'azione  giudiziaria  puo' essere proposta, a pena di
          decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al
          precedente comma.
             Dalla data della reiezione della domanda di  prestazione
          decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa,
          gli  interessi legali sulle somme che risultino agli stessi
          dovute.
             L'Istituto nazionale della previdenza sociale e'  tenuto
          ad  indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi
          causa,  nel  comunicare  il  provvedimento  adottato  sulla
          domanda  di  prestazione,  i  gravami  che  possono  essere
          proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro
          quali  termini.  E'  tenuto,  altresi',   a   precisare   i
          presupposti  ed  i  termini  per  l'esperimento dell'azione
          giudiziaria".
             Il comma 1 dell'art. 6 del D.L. 29 marzo  1991,  n.  103
          (Disposizioni    urgenti    in    materia   previdenziale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno  1991,
          n.  166,  con riguardo ai termini di cui ai commi secondo e
          terzo dell'articolo sopratrascritto, cosi'  stabilisce:  "I
          termini  previsti  dall'art. 47, commi secondo e terzo, del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,  n.
          639,  sono  posti  a  pena di decadenza per l'esercizio del
          diritto  alla  prestazione  previdenziale.   La   decadenza
          determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle
          prestazioni   previdenziali   e   l'inammissibilita'  della
          relativa  domanda  giudiziale.     In   caso   di   mancata
          proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono
          dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei".
             (b)   La   legge   n.  88/1989  reca:  "Ristrutturazione
          dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro". Si trascrive il testo  del  relativo
          art. 24:
             "Art.  24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
          dipendenti). - 1. A  decorrere  dal  1›  gennaio  1989,  le
          gestioni   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione
          involontaria, ivi compreso il  Fondo  di  garanzia  per  il
          trattamento  di  fine rapporto e per l'assicurazione contro
          la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni  degli
          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
          dei  lavoratori  dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
          salariale ai lavoratori agricoli, la cassa  unica  per  gli
          assegni  familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
          alle armi degli impiegati ed operai  privati,  la  gestione
          per  i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74
          della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  il  Fondo  per  il
          rimpatrio   dei   lavoratori   extra-comunitari   istituito
          dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed  ogni
          altra  forma  di  previdenza a carattere temporaneo diversa
          dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che  assume
          la  denominazione  di  'Gestione  prestazioni temporanee ai
          lavoratori dipendenti'.
             2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i
          contributi   afferenti   ai  preesistenti  fondi,  casse  e
          gestioni, ne assume le attivita' e le passivita'  ed  eroga
          le relative prestazioni.
             3.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei  servizi  delle
          ferrovie,  tranvie,  filovie e linee di navigazione interna
          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
          e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
          come da bilancio consuntivo  della  gestione  del  predetto
          fondo,  e'  contabilizzata  nella  gestione dei trattamenti
          familiari di cui al comma 1.
             4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia  per
          ciascuna   forma   di   previdenza   le  prestazioni  e  il
          correlativo gettito contributivo".
             (c) L'art. 57 della legge n. 153/1969  (Revisione  degli
          ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza
          sociale) aggiungeva un comma  all'art.  128  del  R.D.L.  4
          ottobre  1935,  n.  1827,  convertito  dalla legge 6 aprile
          1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento  legislativo
          della   previdenza   sociale)   del  seguente  tenore:  "Il
          lavoratore soccombente nei giudizi  promossi  per  ottenere
          prestazioni previdenziali, non e' assoggettato al pagamento
          di  spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di
          assistenza e previdenza, a meno che il  giudizio  intentato
          verso   gli  stessi  non  sia  manifestamente  infondato  e
          temerario".
             (d)  Si  trascrive  il   testo   dell'art.   152   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile, come sostituito dall'art. 9 della legge  11  agosto
          1973, n. 533, poi abrogato dal presente articolo:
             "Art.  152  (Spese, competenze e onorari nei giudizi per
          prestazioni previdenziali). - Il lavoratore soccombente nei
          giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non
          e'  assoggettato  al  pagamento  di  spese,  competenze  ed
          onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza,
          a  meno  che  la pretesa non sia manifestamente infondata e
          temeraria".