Art. 4.
                        Competenze regionali
  1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel
quadro dei principi fissati dalla presente legge.
  2.  Le  regioni,  stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni
nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi  pubblici
non  di  linea,  delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni
amministrative attuative  di  cui  al  comma  1,  al  fine  anche  di
realizzare  una visione integrata del trasporto pubblico non di linea
con gli altri modi di  trasporto,  nel  quadro  della  programmazione
economica e territoriale.
  3.  Nel  rispetto  delle  norme regionali, gli enti locali delegati
all'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  cui  al  comma  1
disciplinano  l'esercizio  degli  autoservizi pubblici non di linea a
mezzo di specifici regolamenti, anche  uniformati  comprensorialmente
per ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza.
  4.  Presso  le  regioni  e  i  comuni  sono  costituite commissioni
consultive che operano in riferimento all'esercizio  del  servizio  e
all'applicazione   dei   regolamenti.   In   dette   commissioni   e'
riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e  alle
associazioni degli utenti.
  5.  Per  le  zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni
possono stabilire norme speciali  atte  ad  assicurare  una  gestione
uniforme  e  coordinata  del  servizio, nel rispetto delle competenze
comunali.
  6. Sono fatte salve  le  competenze  proprie  nella  materia  delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione  alla  delega  di
          cui  all'art.    1  della  legge 22 luglio 1975, n. 382, in
          materia di trasferimento e di delega  di  funzioni  statali
          alle regioni a statuto ordinario.