Articolo 4 1. Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Copenaghen, al Ministero per il Reddito Nazionale, le Dogane e le Accise, non appena possibile. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle remunerazioni di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, dal 1 gennaio 1978; b) in ogni altro caso, dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a Copenaghen il 25.XI.1988 in lingua italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana del Regno di Danimarca Parte di provvedimento in formato grafico