(Protocollo - art. 4)
                             Articolo 4 
  1. Il presente Protocollo  sara'  ratificato  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati a Copenaghen, al Ministero per il  Reddito
Nazionale, le Dogane e le Accise, non appena possibile. 
  2. Il presente  Protocollo  entrera'  in  vigore  alla  data  dello
scambio  degli  strumenti  di  ratifica  e  le  sue  disposizioni  si
applicheranno: 
   a) con riferimento alle remunerazioni di cui  all'articolo  3  del
presente Protocollo, dal 1 gennaio 1978; 
   b) in ogni altro caso, dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a
quello di entrata in vigore del presente Protocollo. 
  In fede di che i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato il presente Protocollo. 
  Fatto in duplice esemplare a Copenaghen  il  25.XI.1988  in  lingua
italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede  e
prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. 
    

    Per il Governo                               Per il Governo
della Repubblica Italiana                    del Regno di Danimarca


    

              Parte di provvedimento in formato grafico