Art. 4. 
  1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la  madre  o  uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, diviene cittadino: 
    a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano  e
dichiara  preventivamente  di  voler   acquistare   la   cittadinanza
italiana; 
    b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato,  anche
all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; 
    c) se, al raggiungimento della maggiore eta', risiede  legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara,  entro
un anno dal  raggiungimento,  di  voler  acquistare  la  cittadinanza
italiana. 
  2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia  risieduto  legalmente
senza  interruzioni  fino  al  raggiungimento  della  maggiore  eta',
diviene cittadino se dichiara di  voler  acquistare  la  cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.