Art. 4 
                 Cattura temporanea e inanellamento 
 
  1. Le regioni, su  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica,   possono   autorizzare   esclusivamente   gli    istituti
scientifici  delle  universita'  e  del  Consiglio  nazionale   delle
ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di  stu-
dio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di  mammiferi
ed uccelli, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 
  2. L'attivita' di  cattura  temporanea  per  l'inanellamento  degli
uccelli a scopo scientifico e' organizzata e  coordinata  sull'intero
territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna  selvatica;
tale attivita' funge da schema nazionale  di  inanellamento  in  seno
all'Unione  europea  per  l'inanellamento  (EURING).  L'attivita'  di
inanellamento  puo'  essere  svolta  esclusivamente  da  titolari  di
specifica  autorizzazione,  rilasciata  dalle   regioni   su   parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale
parere e'  subordinata  alla  partecipazione  a  specifici  corsi  di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento  del
relativo esame finale. 
  3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la  cessione  a
fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti  della
cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti  da
personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto  nazionale  per
la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di  tali  impianti
e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto  nazionale  per  la
fauna selvatica, il quale svolge altresi' compiti di controllo  e  di
certificazione dell'attivita'  svolta  dagli  impianti  stessi  e  ne
determina il periodo di attivita'. 
  4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo
per esemplari appartenenti alle seguenti  specie:  allodola;  cesena;
tordo sassello; tordo  bottaccio;  storno;  merlo;  passero;  passera
mattugia; pavoncella e colombaccio.  Gli  esemplari  appartenenti  ad
altre specie eventualmente  catturati  devono  essere  inanellati  ed
immediatamente liberati. 
  5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene  uccelli
inanellati di darne  notizia  all'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica o al comune nel cui territorio e'  avvenuto  il  fatto,  il
quale provvede ad informare il predetto Istituto. 
  6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla  detenzione
temporanea e  alla  successiva  liberazione  di  fauna  selvatica  in
difficolta'.