Art. 4. Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione di servizi reali 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi: a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento. 3. A valere sulle disponibilita' di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attivita' ivi previste.
Note all'art. 4: - Il regolamento CEE n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 15 luglio 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 15 settembre 1988 - 2a serie speciale. I territori italiani di cui all'allegato al citato regolamento sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. - La decisione del 21 marzo 1989, n. 89/288, stabilisce un primo elenco delle regioni colpite dal declino industriale, cui si applica l'obiettivo 2, definito al regolamento (CEE) n. 2052/88 (si veda nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 112 del 25 aprile 1989, pagg. 31-32-33, l'elenco dei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale).