Art. 4. 
Incentivazioni  per  la  promozione   di   nuove   imprenditorialita'
           femminili e per l'acquisizione di servizi reali 
 
 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3, ai
soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti  in
data successiva a quella di entrata in vigore della  presente  legge,
possono essere concessi: 
    a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle  spese
per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o  per  l'acquisto
di attivita' commerciali e turistiche  o  di  attivita'  nel  settore
dell'industria,  dell'artigianato,  del  commercio  o  dei   servizi,
nonche'  per  i  progetti  aziendali  connessi  all'introduzione   di
qualificazione  e  di  innovazione  di   prodotto,   tecnologica   od
organizzativa; 
    b) contributi fino al 30 per  cento  delle  spese  sostenute  per
l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della  produttivita',
all'innovazione organizzativa,  al  trasferimento  delle  tecnologie,
alla ricerca di nuovi  mercati  per  il  collocamento  dei  prodotti,
all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di  gestione  e  di
commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti  e  operano
nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988 e  nei  territori  italiani  colpiti  da
fenomeni di declino  industriale,  individuati  con  decisione  della
Commissione delle Comunita' europee del  21  marzo  1989,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 112 del 25 aprile
1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo  di  cui  al
citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal  comma
1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino  al
60 ed al 40 per cento. 
  3. A valere sulle disponibilita' di cui al comma  1  sono  concessi
contributi fino ad un ammontare pari al  50  per  cento  delle  spese
sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  b),
per le attivita' ivi previste. 
 
          Note all'art. 4:
            - Il regolamento CEE n. 2052/88, relativo  alle  missioni
          dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti   degli   altri   strumenti
          finanziari  esistenti,  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185  del  15  luglio
          1988   e   ripubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 71 del 15 settembre 1988 - 2a  serie
          speciale.  I  territori  italiani  di  cui  all'allegato al
          citato  regolamento  sono  l'Abruzzo,  la  Basilicata,   la
          Calabria,  la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e
          la Sicilia.
             - La decisione del 21 marzo 1989, n. 89/288,  stabilisce
          un   primo   elenco   delle  regioni  colpite  dal  declino
          industriale, cui si  applica  l'obiettivo  2,  definito  al
          regolamento  (CEE)  n.  2052/88  (si  veda  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 112  del  25  aprile
          1989,  pagg.  31-32-33,  l'elenco  dei  territori  italiani
          colpiti da fenomeni di declino industriale).