Art. 4. 
Direzione e coordinamento delle attivita' di previsione,  prevenzione
                             e soccorso 
  1. Il Dipartimento della protezione civile predispone,  sulla  base
degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformita'
ai criteri  determinati  dal  Consiglio  nazionale  della  protezione
civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di  previsione  e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio,  i  programmi
nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione  delle  conseguenti
misure di emergenza. 
  2.  I  programmi  nazionali  di  cui  al  comma  1  sono   adottati
avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per  il  coordinamento
della protezione civile, al fine di  consentire  opportune  verifiche
della efficienza dei programmi e dei piani di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni,
promuove, d'intesa con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle
calamita' naturali e delle  catastrofi  ed  impartisce  indirizzi  ed
orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato. 
 
          Nota all'art. 4:
            -  L'art.  9 della legge n. 183/1989 recante norme per il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo,  contiene minuziose disposizioni sui servizi tecnici
          nazionali,  prevedendo,  anzitutto,  la  costituzione   dei
          seguenti  servizi:  idrografico  e  mareografico;  sismico;
          dighe; geologico.