Art. 4.
 
(( 1. Presso gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti     ))
i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:
    a)  servizio  editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni
di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro  materiale
informativo;
(( a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici        ))
(( per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito      ))
(( del prestito bibliotecario;                                     ))
    b)  servizi  di  caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di
vendita di altri beni correlati all'informazione museale.
(( 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il    ))
(( Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa    ))
(( indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi, con ))
(( regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di       ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto.                                                        ))
(( 3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione, con      ))
(( divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto ))
(( competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte   ))
(( valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche  ))
(( costituenti societa' o cooperative.                             ))
  4. La concessione ha durata quadriennale e  puo'  essere  rinnovata
per una sola volta.
  5.   I   canoni   di   concessione   e  le  altre  somme  derivanti
dall'applicazione  del  presente  articolo  affluiscono  ad  apposito
capitolo   dello   stato   di   previsione  dell'entrata  per  essere
riassegnati ai pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero per i beni culturali e ambientali (( e destinati, in misura
non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze
per i musei e gli altri istituti di provenienza. ))
      5-bis. (( Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla ))
(( legge 30 marzo 1965, n. 340, nonche' dal relativo regolamento   ))
(( di esecuzione approvato con decreto del Presidente della        ))
(( Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249 (a), affluiscono ad        ))
(( apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per    ))
(( essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di        ))
(( previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.     ))
      5-ter. (( Il Ministero per i beni culturali e ambientali     ))
(( puo' concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna ))
(( senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del       ))
(( Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il      ))
(( canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il               ))
(( concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il      ))
(( soprintendente competente provvede al rilascio delle relative   ))
(( concessioni.                                                    ))
 
             (a)  La  legge  n. 340/1965 e il relativo regolamento di
          esecuzione approvato con D.P.R. n. 1249/1971  recano  norme
          concernenti      taluni      servizi      di     competenza
          dell'Amministrazione statale delle antichita' e belle arti.