Art. 4.
 
                     Regime del deposito fiscale
  1.  La  fabbricazione,  la  lavorazione e la detenzione di prodotti
soggetti ad accisa ed in regime  sospensivo  sono  effettuate  in  un
deposito fiscale.
  2.   Per  l'istituzione  e  l'esercizio  dei  depositi  fiscali  si
applicano  le  disposizioni  previste  dalle   singole   imposte   di
fabbricazione  o  di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e
di prodotti alcolici intermedi si osservano, in  quanto  applicabili,
le  norme  relative  ai  magazzini  di  commercianti  all'ingrosso di
spiriti. L'esercizio del deposito  e'  subordinato  al  rilascio,  da
parte  dell'ufficio  tecnico  di  finanza  competente per territorio,
della licenza  fiscale,  previo  pagamento  dei  vigenti  diritti  di
licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate
per  i  depositi  fiscali  di  tabacchi lavorati dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e  per
i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato,
si  applicano  i  diritti  di  licenza  nelle  misure rispettivamente
stabilite  per  le  raffinerie  e   i   magazzini   di   commercianti
all'ingrosso  di spiriti. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un
codice di accisa.
  3. Il depositario autorizzato e' obbligato:
    a) a prestare cauzione,  secondo  le  modalita'  e  nelle  misure
vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
prodotti  che  possono  essere  detenuti  nel deposito fiscale. Per i
magazzini di commercianti  all'ingrosso  di  spiriti  e  di  prodotti
alcolici  la  cauzione  deve  essere  prestata  nella  stessa  misura
prevista  per  i  depositi  di  prodotti  soggetti  ad   imposta   di
fabbricazione.  In ogni caso l'importo della cauzione non puo' essere
inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per  il  periodo
di  tempo  stabilito  per  il  pagamento dell'imposta. In presenza di
apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la  cauzione
dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano
la  cauzione  e' prestata secondo le misure previste dall'articolo 10
del  decreto-legge  7  febbraio  1977,   n.   15,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 7 aprile 1977, n. 102 (a). (( Resta ferma
la facolta' del depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui
alla presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria  bancaria
o assicurativa; ))
    b)  a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle
finanze - Dipartimento delle dogane e delle  imposte  indirette,  per
l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
    c)  a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati
nel deposito fiscale;
    d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed  a  sottoporsi  a
controlli o accertamenti.
  4.  I  depositi  fiscali  ((  si  intendono  compresi  nel circuito
doganale e )) sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza
deve assicurare, tenendo conto della operativita'  dell'impianto,  la
tutela  fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario
autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento  e  le
attrezzature   necessarie  e  sostenere  le  relative  spese  per  il
funzionamento; sono a carico  del  depositario  i  corrispettivi  per
l'attivita'  di  vigilanza  e  di controllo svolta, su sua richiesta,
fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
  5. Sono escluse dal regime del deposito  fiscale  le  fabbriche  di
prodotti  tassati  su  base  forfetaria.  La  gestione  in  regime di
deposito fiscale puo'  essere  autorizzata  per  i  depositi  di  oli
minerali  di capacita' superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di
gas di petrolio liquefatti di capacita' superiore a 50 metri  cubi  e
per  i depositi di prodotti petroliferi di capacita' inferiore quando
risponde ad effettive necessita' operative e  di  approvvigionamento.
Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti
petroliferi ad imposta assolta.
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   (a)  Il  testo  dell'art.  10  del  D.L.  7  febbraio  1977, n. 15
(Contenimento  del  costo  del  lavoro  e  dell'inflazione,   nonche'
modificazioni  al  regime  fiscale  di taluni prodotti petroliferi ed
aumento di aliquote dell'imposta sul  valore  aggiunto),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e' il seguente:
   "Art.  10.  -  Il  gas metano usato come combustibile per impieghi
diversi  da  quelli  delle  imprese  industriali  ed   artigiane   e'
assoggettato  ad  imposta  di  comsumo nella misura di lire trenta al
metro cubo.
   L'imposta e' dovuta dai soggetti che  forniscono  direttamente  il
prodotto ai consumatori.
   Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato
i   bombole   o   in  qualsiasi  altro  contenitore,  e'  dovuta  una
corrispondente sovrimposta di confine.
   Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano  metano
anche  le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro
e' presente in misura non inferiore al settanta per cento, in volume.
Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore  al
settanta  per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di
metano puro.
   Per  le  miscele di gas, metano con aria o con altri gas, ottenute
nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica  con  riguardo
ai  quantitativi  di  gas  metano  originari,  secondo le percentuali
stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.
   Per il  gas  ottenuto  nelle  officine  del  gas  di  citta',  con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia
prima,  l'imposta  si  applica  sulla  percentuale di metano puro che
risulta in esso contenuta.
   Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli  usi
propri dello stesso produttore.
   I  soggetti  di  cui al secondo comma devono prestare una cauzione
pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il  quantitativo  di
matano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta
in un mese.
   Nella  prima  applicazione  del  presente decreto la cauzione deve
essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  dello
stesso decreto.
   Sono    esonerate    dall'obbligo    di   prestare   cauzione   le
amministrazioni dello Stato  e  degli  enti  pubblici  e  le  aziende
municipalizzate.   L'amministrazione   finanziaria   ha  facolta'  di
esonerare dal predetto obbligo i soggetti  di  notoria  solvibilita'.
L'esonero  puo'  essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la
cauzione deve essere prestata entro quindici  giorni  dalla  notifica
della revoca.
   Valgono  per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo
le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9  del  decreto-
legge  18  marzo  1976,  n.  46, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 maggio 1976, n. 249. Le relative norme  di  attuazione  sono
stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
   I  maggiori  introiti  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo e del precedente art. 7 sono riservati allo Stato".