Art. 4.
  1. Il testo dell'art. 8 del decreto  ministeriale  31  marzo  1965,
citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 8. - 1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita al
consumatore  finale  possono  essere  commercializzati soltanto se il
loro imballaggio o i contenitori rechino  le  seguenti  menzioni  ben
visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
    a)  se  gli  additivi  alimentari  sono venduti isolatamente o in
miscela tra loro, la denominazione di ogni  additivo  prevista  dalle
disposizioni vigenti e il suo numero CEE ovvero, in mancanza di dette
disposizioni,  una descrizione dell'additivo che sia sufficientemente
precisa da permettere di distinguerlo dagli additivi con cui potrebbe
essere confuso, elencati in ordine decrescente dell'aliquota in  peso
rispetto al totale;
    b)  quando  sono  incorporati  agli  additivi  altre  sostanze  o
materiali o ingredienti alimentari per facilitare l'immagazzinamento,
la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione  di
uno  o  piu' additivi alimentari, il nome dell'additivo conformemente
al primo trattino e l'indicazione di  ciascun  componente  in  ordine
decrescente di aliquota di peso rispetto al totale;
    c)  la  dicitura  'ad  uso  alimentare'  ovvero 'per limitato uso
alimentare', oppure un riferimento piu' specifico  alla  destinazione
dell'additivo;
    d) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione,
qualora necessarie;
    e)  le  istruzioni  per  l'uso,  qualora  la  mancanza  possa non
consentire un uso corretto dell'additivo;
    f) una dicitura per identificare la partita o il lotto;
    g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante  o  del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita';
    h)  l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia
soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare  ovvero
indicazioni  adeguate  relative  alla  composizione,  per  permettere
all'acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si  applicano
all'alimento.  Se  la medesima limitazione quantitativa si applica ad
un gruppo di componenti, utilizzati isolatamente o  in  combinazione,
la percentuale globale puo' essere indicata con un'unica cifra;
    i) la quantita' netta.
   2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) e lettere e), f),
g)  ed  h),  possono  figurare  anche  solo sui documenti commerciali
relativi alla partita, da fornire alla consegna o  prima  di  essa  a
condizione  che  la  dicitura  'da impiegare unicamente ai fini della
produzione alimentare, esclusa la vendita al dettaglio' sia riportata
in modo ben visibile sull'imballaggioo sul contenitore.
   3. Gli additivi alimentari destinati alla vendita  al  consumatore
finale  possono  essere commercializzati soltanto se gli imballaggi o
contenitori  rechino  le   seguenti   informazioni,   ben   visibili,
chiaramente leggibili e indelebili:
    a)  la  denominazione  di  vendita e il suo numero CEE ovvero, in
mancanza, una descrizione del prodotto  sufficientemente  precisa  da
permetterne  la  distinzione  da  prodotti  con  cui  potrebbe essere
confuso;
    b) informazioni di cui al comma 1, esclusa la lettera h);
    c) il termine minimo di conservazione.
   4.  Le  informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate
in lingua italiana o una  lingua  facilmente  comprensibile  per  gli
acquirenti, a meno che questi non siano informati in altro modo.
   5.  Le  menzioni  di  cui  ai commi 1 e 3 possono essere riportate
anche in piu' lingue".
 
          Nota all'art. 4:
             - L'art. 8 del D.M. 31 marzo  1965  detta  le  norme  di
          etichettatura degli additivi.