Art. 4. 
Divieto di comunicazione tra ambienti ove  e'  svolta  una  attivita'
                               diversa 
  1.  Le  attivita'  disciplinate  dal  presente  regolamento  devono
svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si  svolgono
attivita'  soggette  che  non  abbiano  relazione   con   l'attivita'
principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere
protetta mediante infissi e tamponature  aventi  caratteristiche  REI
120. 
 
          Nota all'articolo 4:
             - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del
          regolamento,   sono  fornite  disposizioni  di  prevenzione
          antincendio  attinenti  ad  argomenti   specifici:   misure
          precauzionali  per  lo  sfollamento del pubblico in caso di
          emergenza; divieti e prescrizioni per le  attivita'  svolte
          negli  edifici  disciplinati  dal regolamento; prescrizioni
          per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em-
          anate dal Ministro dell'interno per le aree  di  servizi  a
          rischio  specifico  (centrali termiche, autorimesse, gruppi
          elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione  in  materia
          di   impianti   elettrici;   specificazioni  dei  mezzi  di
          spegnimento, di cui, a norma del regolamento in  questione,
          devono   essere   dotati   gli   edifici  disciplinati  dal
          regolamento medesimo.