Art. 4.
                        Fissazione della data
                    di svolgimento delle elezioni
  1. L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n.  182,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli
articoli  1  e  2  e'  fissata dal Ministro dell'interno non oltre il
cinquantacinquesimo giorno precedente quello della  votazione  ed  e'
comunicata   immediatamente   ai  prefetti  perche'  provvedano  alla
convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro  competenza
previsti dalla legge".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Gli artt. 1 e 2 della legge n. 182/1991 (Norme per lo
          svolgimento  delle  elezioni  dei   consigli   provinciali,
          comunali e circoscrizionali), nel testo modificato dal D.L.
          n.  42/1993  (Disposizioni  urgenti  per l'accorpamento dei
          turni delle elezioni amministrative e  per  lo  svolgimento
          delle  elezioni dei consigli comunali e provinciali fissata
          per il 28 marzo 1993), risultano cosi' formulati:
             "Art. 1. -  1.  Le  elezioni  dei  consigli  comunali  e
          provinciali  si svolgono in una domenica compresa tra il 15
          maggio ed il 15  giugno  se  il  mandato  scade  nel  primo
          semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre
          ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.
             2.  Il  mandato decorre per ciascun consiglio dalla data
          delle elezioni.
             Art.  2.  -  Le  elezioni  dei   consigli   comunali   e
          provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi
          dalla  scadenza  del  mandato,  si  svolgono  nelle  stesse
          giornate domenicali di cui all'art.  1 se le condizioni che
          rendono  necessario  il  rinnovo   si   siano   verificate,
          rispettivamente,   entro   il  15  marzo  ed  entro  il  15
          settembre".