(Trattato- art. 4)
Articolo 4° 
Giurisdizione 
1. - Ciascuna Parte esercitera' giurisdizione esclusiva in  relazione
ai fatti commessi nelle proprie  acque  territoriali,  zone  o  porti
franchi, anche quando i fatti stessi abbiano avuto inizio  o  debbano
concludersi nell'altro Stato. 
Nel caso di diversa estensione delle acque territoriali, ai soli fini
del presente Accordo, il limite delle acque territoriali di  ciascuna
Parte corrisponde alla misura massima prevista dalla legislazione  di
una di esse. 
2. - In relazione ai fatti elencati nell'art.  2.  e  commessi  fuori
dalle  acque   territoriali   di   uno   degli   Stati,   esercitera'
giurisdizione preferenziale quello Stato sotto  la  cui  bandiera  si
trovi la nave a bordo della  quale  o  mediante  la  quale  e'  stato
commesso il reato.