Art. 4 
                           Banca d'Italia 
 
  1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,
formula le proposte per  le  deliberazioni  di  competenza  del  CICR
previste nei titoli II e III e  nell'art.  107.  La  Banca  d'Italia,
inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge,  impartisce
istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare  di  sua
competenza. 
  2. La Banca d'Italia  determina  e  rende  pubblici  previamente  i
principi e i criteri dell'attivita' di vigilanza. 
  3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini  fissati  da
disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua
il responsabile del procedimento, indica i motivi delle  decisioni  e
pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni della legge  7  agosto  1990,  n.
241, intendendosi attribuiti al Governatore della  Banca  d'Italia  i
poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti  da
dette disposizioni. 
  4.  La  Banca   d'Italia   pubblica   annualmente   una   relazione
sull'attivita' di vigilanza. 
 
          Nota all'art. 4:
             - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi".