Art. 4. 
                              Vigilanza 
  1. La vigilanza sull'attivita' delle camere di  commercio  e  delle
loro unioni  spetta  al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una  relazione
generale sulle attivita' delle  camere  di  commercio  e  delle  loro
unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati  e  ai
programmi attuati. 
  2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del  conto
consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonche'  quelle
di variazione del bilancio preventivo e di  costituzione  di  aziende
speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente. 
  3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con  proprio  decreto
le norme che disciplinano  la  gestione  patrimoniale  e  finanziaria
delle camere di commercio. 
  4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a  trenta
giorni per le delibere di  variazione  del  bilancio  preventivo,  il
Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  non  ne
disponga,  con  provvedimento  motivato,  anche  su  richiesta  delle
regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimita' ovvero il
rinvio alla camera di commercio per il riesame. 
  5. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
puo' sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e  per
un periodo di pari durata. 
  6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono  soggette
unicamente al controllo di  legittimita',  limitatamente  alle  parti
modificate.