Art. 4. Comparto del personale degli enti pubblici non economici 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - dipendente: - dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 8; - dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); - dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR); - dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali; - dalle Casse conguaglio prezzi; - dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Note all'art. 4: - La legge 9 marzo 1989, n. 88, reca: "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni". L'art. 15 riguarda i funzionari direttivi cui e' stato esteso ad personam il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 748/1972 e suc- cessive modificazioni e integrazioni. - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". La tabella allegata alla predetta legge individua gli enti pubblici.