Art. 4.
                       Comparto del personale
                  degli enti pubblici non economici
 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma
1, lettera B), comprende il personale - ivi  incluso  quello  di  cui
all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - dipendente:
   -  dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni e integrazioni, ad eccezione  di  quelli  espressamente
indicati nell'art. 8;
   -   dall'Istituto   nazionale   di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
   - dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR);
   - dagli ordini e collegi  professionali  e  relative  federazioni,
consigli e collegi nazionali;
   - dalle Casse conguaglio prezzi;
   - dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o
vigilanza dello Stato.
  2.  Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante  i dipendenti
pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
   a) per la parte pubblica:
   - dall'Agenzia di cui  all'art.  50  del  decreto  legislativo  n.
29/1993;
   b) per la parte sindacale:
   -  dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
   - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale.
 
          Note all'art. 4:
             -  La legge 9 marzo 1989, n. 88, reca: "Ristrutturazione
          dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni". L'art. 15 riguarda i funzionari  direttivi  cui
          e'  stato  esteso  ad  personam il trattamento giuridico ed
          economico degli  ispettori  generali  e  dei  direttori  di
          divisione  di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 748/1972 e suc-
          cessive modificazioni e integrazioni.
             -  La  legge  n.   70/1975   reca:   "Disposizioni   sul
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del  personale  dipendente".  La  tabella   allegata   alla
          predetta legge individua gli enti pubblici.