Art. 4. 
              Sospensione, cancellazione e reiscrizione 
  1. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le  relative
modalita' di sospensione, di cancellazione e  di  reiscrizione  delle
imprese di pulizia nel registro delle ditte o  nell'albo  provinciale
delle imprese artigiane. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i  casi
in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa,  e'
autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti. 
  3. La sospensione, la cancellazione  nonche'  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative  per  le  imprese  di  pulizia  iscritte  nel
registro delle  ditte  sono  decise  dalla  giunta  della  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  4. Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di  pulizia  i
fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine  non
inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie. 
  5. L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine  di
cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al  comma
3 sono motivati e notificati all'impresa. 
  6. Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 puo'  essere
esperito  ricorso  al  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato  entro  sessanta   giorni   dalla   notifica   della
decisione.