Art. 4. 
                          Comunita' Europea 
  1.  L'ordinamento   scolastico   italiano,   nel   rispetto   della
responsabilita' degli  Stati  membri  della  Comunita'  Europea,  per
quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del
sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri
per lo sviluppo di una istruzione di qualita' e della sua  dimensione
europea in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  126  del
trattato dell'Unione europea, quale sostituito dall'articolo G n.  36
del trattato dell'Unione  europea  sottoscritto  a  Maastricht  il  7
agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454. 
  2. Ai sensi dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  26  novembre
1992 n. 470 e' riconosciuto il diritto di  soggiorno  nel  territorio
della Repubblica agli studenti cittadini di uno  Stato  membro  della
Comunita' europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a  titolo
principale, una formazione professionale.