Art. 4. 
               Collocazione delle apparecchiature R.M. 
  1.  La  collocazione  delle  apparecchiature   R.M.   soggette   ad
autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri: 
    a) adeguamento alla domanda di  prestazione  attuale  o  prevista
secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione
o della provincia autonoma; 
    b)  integrazione  con  strutture  specialistiche  gia'  esistenti
finalizzata  al  loro  utilizzo  multi-specialistico  di  diagnostica
mediante  immagini  o  mono-specialistico  limitatamente   a   unita'
autonome di diagnosi e cura di  elevata  qualificazione  cardiologica
e/o  cardiochirurgica,  neurologica  e/o  neurochirurgica;   ospedali
specializzati ortopedico-traumatologici. 
  2. La collocazione di apparecchiature  R.M.  con  valori  di  campo
statico di induzione magnetica superiore a  2  Tesla,  e'  consentita
esclusivamente presso grandi complessi di ricerca e  studio  ad  alto
livello scientifico (universita' ed  enti  di  ricerca,  policlinici,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai  fini  della
validazione clinica di metodologie di R.M. innovative.