Art. 4.
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del codice
della navigazione, nonche' dall'art. 727 dello stesso codice per cio'
che  concerne  il  soccorso  ad aeromobili in pericolo, gli organismi
indicati nell'art. 3 svolgono i compiti di cui al presente articolo.
  2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,  quale
centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.),
assicura l'organizzazione generale dei servizi marittimi di ricerca e
salvataggio,   coordina   le  operazioni  di  ricerca  e  salvataggio
nell'ambito dell'intera regione di  interesse  italiano  sul  mare  e
tiene contatti con i centri di coordinamento del soccorso degli altri
Stati.
  3.  Le  direzioni  marittime,  quali  centri  secondari di soccorso
marittimo (M.R.S.C.), assicurano il  coordinamento  delle  operazioni
marittime di ricerca e salvataggio, secondo le direttive specifiche o
le  deleghe  del  centro  nazionale (I.M.R.C.C.) nel proprio settore,
individuato  dalle  acque  marittime  di   interesse   nazionale   ed
internazionale  che  si estendono in profondita' dalla linea di costa
delle rispettive giurisdizioni, cosi' come specificato all'articolo 6
e riportato  nella  rappresentazione  grafica  allegata  al  presente
regolamento di cui fa parte integrante.
  4.  I  comandi di porto, quali unita' costiere di guardia (U.C.G.),
dispongono l'intervento delle unita' di soccorso  marittimo  da  essi
dipendenti  dislocate  nella  loro  giurisdizione  e ne mantengono il
controllo operativo, salvo che l'I.M.R.C.C. disponga diversamente.
  5. Le unita' di soccorso marittimo intervengono nelle operazioni di
soccorso secondo le pianificazioni delle unita' costiere di  guardia,
redatte  e  disposte  dai  centri  secondari  di  soccorso  marittimo
(M.R.S.C.) per l'impiego di mezzi disponibili nelle aree  di  propria
giurisdizione.