Art. 4.
  1. Con decreto del  Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
sono individuati i diplomi e gli attestati,  conseguiti  in  base  al
precedente    ordinamento,   che   sono   equipollenti   al   diploma
universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa
attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 14 settembre 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 358