Articolo 4 Segnaletica Le Parti contraenti alla presente convenzione che non siano Parti contraenti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna lo stesso giorno della presente Convenzione si impegnano a fare in modo: a) che tutti i segnali stradali, i segnali luminosi della circolazione ed i segni sulla carreggiata installati nel loro territorio costituiscano un sistema coerente; b) che il numero dei tipi di segnali sia limitato e che i segnali siano installati soltanto nei punti in cui la loro presenza sia ritenuta utile; c) che i segnali di pericolo siano installati ad una distanza sufficiente dagli ostacoli per avvertire efficacemente gli utenti della loro presenza; d) ed a fare in modo che sia proibito: i) far figurare su di un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare il traffico qualsiasi cosa che non si riferisca all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, allorche' le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione non avente scopo di lucro ad installare i segnali di indicazione esse possono consentire che l'emblema di tale associazione figuri sul segnale o sul suo rapporto, purche' cio' non renda piu' difficoltosa la comprensione del segnale; ii) installare pannelli, cartelli, segni o installazioni che rischino sia di essere confusi con dei segnali o con altre installazioni che servono a regolare la circolazione sia di ridurne la visibilita' o l'efficacia, sia di abbagliare gli utenti della strada o di distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.