(Convenzione - art. 4)
    

                        Articolo 4
                       Segnaletica
     
Le  Parti contraenti alla presente convenzione che non siano Parti
contraenti alla Convenzione sulla segnaletica  stradale  aperta  alla
firma  a  Vienna  lo  stesso  giorno  della  presente  Convenzione si
impegnano a fare in modo:
a)    che tutti i  segnali  stradali,  i  segnali  luminosi  della
circolazione  ed  i  segni  sulla  carreggiata  installati  nel  loro
territorio costituiscano un sistema coerente;
b)    che il numero dei tipi di  segnali  sia  limitato  e  che  i
segnali  siano  installati soltanto nei punti in cui la loro presenza
sia ritenuta utile;
c)   che i segnali di pericolo siano installati  ad  una  distanza
sufficiente  dagli  ostacoli  per  avvertire efficacemente gli utenti
della loro presenza;
d)   ed a fare in modo che sia proibito:
i)   far figurare su di un segnale, sul suo  supporto  o  su  ogni
altra  installazione  che serve a regolare il traffico qualsiasi cosa
che non  si  riferisca  all'oggetto  di  detto  segnale  o  di  detta
installazione;  tuttavia,  allorche'  le  Parti  contraenti o le loro
Parti costitutive autorizzano un'associazione  non  avente  scopo  di
lucro  ad installare i segnali di indicazione esse possono consentire
che l'emblema di tale associazione  figuri  sul  segnale  o  sul  suo
rapporto,  purche'  cio'  non renda piu' difficoltosa la comprensione
del segnale;
ii)   installare pannelli, cartelli,  segni  o  installazioni  che
rischino   sia  di  essere  confusi  con  dei  segnali  o  con  altre
installazioni che servono a regolare la circolazione sia  di  ridurne
la  visibilita'  o  l'efficacia,  sia  di abbagliare gli utenti della
strada o di distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la
sicurezza della circolazione.