(Protocollo - art. 4)
                             Articolo 4 
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data
del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 
2. Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo  oppure  vi
aderisca dopo il deposito del  decimo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione, il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo  la  data
del deposito, da parte di questo  Stato,  del  proprio  strumento  di
ratifica o di adesione. 
3. Se la data di entrata in vigore risultante  dall'applicazione  dei
paragrafi 1  e  2  del  presente  articolo  e'  precedente  a  quella
risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla
segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e'
a quest'ultima data che il presente Protocollo entrera' in vigore  ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo.