Articolo 4 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascun Stato che ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Se la data di entrata in vigore come risulta dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' precedente a quella che risulta dall'applicazione dell'Articolo 47 della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Accordo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.