(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
  Le parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato: 
   a) far figurare su un segnale, sul suo supporto o  su  ogni  altra
installazione che serve a regolare la  circolazione,  qualsiasi  cosa
che non si  riconnetta  all'oggetto  di  detto  segnale  o  di  detta
installazione; tuttavia, quando le Parti contraenti o le  loro  Parti
costitutive  autorizzano  un'associazione  senza  scopo  lucrativo  a
collocare dei segnali di indicazione,  esse  possono  consentire  che
l'emblema  di  detta  associazione  figuri  sul  segnale  o  sul  suo
supporto, a condizione che non ne venga  diminuita  la  facilita'  di
comprensione; 
   b) collocare dei pannelli, affissioni, segni o  installazioni  che
possano sia essere confusi con dei segnali o altre installazioni  che
servono a regolare la circolazione,  sia  ridurne  la  visibilita'  o
l'efficacia, sia abbagliare gli utenti della strada  o  distrarre  la
loro  attenzione  in  maniera  pericolosa  per  la  sicurezza   della
circolazione.