Art. 4.
               Disciplina particolare per alcuni tipi
                            di contratto
  1.  Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174,  relativamente  alle  attivita'  destinate  a  far   fronte   ad
obbligazioni  direttamente  collegate  alle prestazioni descritte nei
commi 1 e 2 del citato art. 30, fermo restando  quanto  espressamente
stabilito  dal  comma  4  del  predetto  articolo, non si applicano i
limiti  massimi  previsti  dagli  articoli  1  e   2   del   presente
provvedimento, ne' i criteri di investimento di cui commi 1, 2, 4 e 5
dell'art. 3 del medesimo provvedimento.