Art. 4. Disciplina particolare per alcuni tipi di contratto 1. Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, relativamente alle attivita' destinate a far fronte ad obbligazioni direttamente collegate alle prestazioni descritte nei commi 1 e 2 del citato art. 30, fermo restando quanto espressamente stabilito dal comma 4 del predetto articolo, non si applicano i limiti massimi previsti dagli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, ne' i criteri di investimento di cui commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 3 del medesimo provvedimento.